Art. 10
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione si provvede alla nomina del
direttore dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge
regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio
sanitaria» e successive modificazioni entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.