Art. 10 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In fase di prima applicazione  si  provvede  alla  nomina  del
direttore dell'Agenzia regionale socio sanitaria di  cui  alla  legge
regionale  29  novembre  2001,  n.  32,  «Agenzia   regionale   socio
sanitaria»  e   successive   modificazioni   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.