Art. 2 
 
Modifica dell'art. 2 «Compiti.» della  legge  regionale  29  novembre
  2001, n. 32,  «Agenzia  regionale  socio  sanitaria»  e  successive
  modificazioni. 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'agenzia esercita l'attivita' di  supporto  tecnico  di  cui
all'art. 1, comma 2, in materia di  sanita'  e  servizi  sociali.  La
segreteria regionale per la sanita' e sociale definisce gli obiettivi
dell'agenzia, d'intesa con la commissione  consiliare  competente  in
materia di  sanita'  e  sociale  ed  il  relativo  piano  annuale  di
attivita' e' approvato dalla Giunta regionale,  previo  parere  della
stessa  commissione  consiliare.   In   particolare,   l'agenzia   ha
competenza nelle seguenti aree tematiche: 
      a) supporto alle attivita' di programmazione: 
        1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli
gestionali innovativi; 
        2) analisi finalizzate alla declinazione degli  obiettivi  di
piano  socio-sanitario  regionale  in  standard  di   accreditamento,
standard assistenziali, standard di  utilizzo  di  risorse,  standard
finanziari e patrimoniali; 
        3) elaborazione  di  proposte  tecniche  per  il  sistema  di
finanziamento delle aziende  unita'  locali  socio-sanitarie  (ULSS),
delle aziende ospedaliere,  delle  aziende  ospedaliero-universitarie
integrate, di cui alla legge regionale  14  settembre  1994,  n.  56,
"Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino
della disciplina in materia sanitaria",  cosi'  come  modificato  dal
decreto  legislativo  7  dicembre  1993,   n.   517"   e   successive
modificazioni, dell'Istituto oncologico veneto (IOV),  istituito  con
la  legge  regionale  22   dicembre   2005,   n.   26,   "Istituzione
dell'istituto  oncologico  veneto"  e  successive   modificazioni   e
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996,  n.
32,  "Norme  per  l'istituzione  ed  il  funzionamento   dell'Agenzia
regionale per la  prevenzione  e  protezione  ambientale  del  veneto
(ARPAV)" e successive modificazioni; 
        4)  supporto  metodologico  allo  sviluppo  dei  sistemi   di
controllo interno; 
        5)  analisi  preventiva   finalizzata   alle   decisioni   di
investimento; 
        6)  analisi   dei   flussi   di   prestazioni   sanitarie   e
socio-sanitarie; 
      b) verifica e monitoraggio delle attivita' delle aziende  ULSS,
delle Aziende ospedaliere,  delle  aziende  ospedaliero-universitarie
integrate, dello IOV e dell'ARPAV mediante: 
        1)  verifica  della  sussistenza  e  della   permanenza   dei
requisiti  di  accreditamento   oltre   che   dell'osservanza   delle
prescrizioni ai sensi della legge regionale 16 agosto  2002,  n.  22,
"Autorizzazione   e   accreditamento   delle   strutture   sanitarie,
sociosanitarie e sociali" e successive modificazioni; 
        2)  monitoraggio  degli  standard  di  qualita',  efficienza,
produttivita' dei servizi e dei processi sanitari,  socio-sanitari  e
di supporto; 
        3)  attivita'  di  cost  analysis  dei   processi   e   delle
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto; 
        4) monitoraggio degli eventi avversi; 
        5) coordinamento delle  attivita'  di  gestione  diretta  dei
sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero-universitarie integrate e dello IOV; 
        6) controllo sull'appropriatezza delle prestazioni  sanitarie
specialistiche ed ospedaliere (SDO); 
        7) valutazione delle sperimentazioni gestionali; 
        8)  analisi  di  bilancio  e   sviluppo   di   strumenti   di
rendicontazione finanziaria; 
        9) monitoraggio  degli  investimenti  e  della  produttivita'
delle tecnologie.». 
    2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32 e' sostituito dal seguente: 
    «2. L'agenzia presenta alla  Giunta  regionale  ed  al  Consiglio
regionale un rapporto annuale  sull'andamento  della  gestione  delle
aziende   ULSS,   delle   aziende    ospedaliere,    delle    aziende
ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV. I  dati,
le elaborazioni  ed  i  rapporti  dell'agenzia  sull'andamento  della
gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV  e  dellARPAV  sono  a
disposizione della Giunta regionale, del Consiglio  regionale,  della
commissione consiliare competente in materia di sanita' e  sociale  e
della segreteria regionale per la sanita' e sociale.». 
    3. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale  29  novembre
2001, n. 32 e' abrogato. 
    4. Il comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale  29  novembre
2001, n. 32 e' abrogato.