Art. 2
Modifica dell'art. 2 «Compiti.» della legge regionale 29 novembre
2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive
modificazioni.
1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente:
«1. L'agenzia esercita l'attivita' di supporto tecnico di cui
all'art. 1, comma 2, in materia di sanita' e servizi sociali. La
segreteria regionale per la sanita' e sociale definisce gli obiettivi
dell'agenzia, d'intesa con la commissione consiliare competente in
materia di sanita' e sociale ed il relativo piano annuale di
attivita' e' approvato dalla Giunta regionale, previo parere della
stessa commissione consiliare. In particolare, l'agenzia ha
competenza nelle seguenti aree tematiche:
a) supporto alle attivita' di programmazione:
1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli
gestionali innovativi;
2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di
piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento,
standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard
finanziari e patrimoniali;
3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di
finanziamento delle aziende unita' locali socio-sanitarie (ULSS),
delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie
integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56,
"Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino
della disciplina in materia sanitaria", cosi' come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive
modificazioni, dell'Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con
la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, "Istituzione
dell'istituto oncologico veneto" e successive modificazioni e
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996, n.
32, "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto
(ARPAV)" e successive modificazioni;
4) supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di
controllo interno;
5) analisi preventiva finalizzata alle decisioni di
investimento;
6) analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie;
b) verifica e monitoraggio delle attivita' delle aziende ULSS,
delle Aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie
integrate, dello IOV e dell'ARPAV mediante:
1) verifica della sussistenza e della permanenza dei
requisiti di accreditamento oltre che dell'osservanza delle
prescrizioni ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22,
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
sociosanitarie e sociali" e successive modificazioni;
2) monitoraggio degli standard di qualita', efficienza,
produttivita' dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e
di supporto;
3) attivita' di cost analysis dei processi e delle
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto;
4) monitoraggio degli eventi avversi;
5) coordinamento delle attivita' di gestione diretta dei
sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero-universitarie integrate e dello IOV;
6) controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie
specialistiche ed ospedaliere (SDO);
7) valutazione delle sperimentazioni gestionali;
8) analisi di bilancio e sviluppo di strumenti di
rendicontazione finanziaria;
9) monitoraggio degli investimenti e della produttivita'
delle tecnologie.».
2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32 e' sostituito dal seguente:
«2. L'agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio
regionale un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle
aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV. I dati,
le elaborazioni ed i rapporti dell'agenzia sull'andamento della
gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dellARPAV sono a
disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, della
commissione consiliare competente in materia di sanita' e sociale e
della segreteria regionale per la sanita' e sociale.».
3. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 32 e' abrogato.
4. Il comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 32 e' abrogato.