Art. 4 
 
Modifica dell'art. 4 «Direzione.» della legge regionale  29  novembre
  2001, n. 32,  «Agenzia  regionale  socio  sanitaria»  e  successive
  modificazioni. 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il direttore e' nominato, in deroga alle  disposizioni  della
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, «Procedure  per  la  nomina  e
designazione  a  pubblici  incarichi  di   competenza   regionale   e
disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni, con
decreto del Presidente della Giunta regionale. Il direttore e' scelto
tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in  possesso  di
laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,  acquisita
in enti o aziende  pubbliche  o  private,  nonche',  tra  esperti  in
possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale  di  attivita'
professionale relativa al settore di competenza dell'agenzia o  studi
professionali.». 
    2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, dopo la parola: «rappresentanza»  viene  aggiunta  la  parola:
«legale». 
    3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, le  parole:  «alla  fine  della  legislatura  regionale»  sono
sostituite con le seguenti: «al provvedimento di nomina  della  nuova
Giunta regionale». 
    4. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, le parole: «I contenuti  del  contratto  fanno  riferimento  a
quelli stabiliti per i direttori sanitari, sociali ed  amministrativi
delle aziende ULSS ed ospedaliere e  dei  segretari  regionali»  sono
sostituite con le seguenti: 
    «Il  corrispettivo  annuo  complessivo  viene  determinato  nella
misura non superiore  a  quanto  spettante  al  direttore  sanitario,
amministrativo e sociale delle Aziende ULSS». 
    5. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente: 
    «5. Il conferimento dell'incarico di direttore  dell'agenzia,  di
cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi  compresi  i
dipendenti regionali,  il  loro  collocamento  in  aspettativa  senza
assegni per tutto il periodo dell'incarico.».