Art. 4
Modifica dell'art. 4 «Direzione.» della legge regionale 29 novembre
2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive
modificazioni.
1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente:
«1. Il direttore e' nominato, in deroga alle disposizioni della
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, «Procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni, con
decreto del Presidente della Giunta regionale. Il direttore e' scelto
tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di
laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita
in enti o aziende pubbliche o private, nonche', tra esperti in
possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attivita'
professionale relativa al settore di competenza dell'agenzia o studi
professionali.».
2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, dopo la parola: «rappresentanza» viene aggiunta la parola:
«legale».
3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, le parole: «alla fine della legislatura regionale» sono
sostituite con le seguenti: «al provvedimento di nomina della nuova
Giunta regionale».
4. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, le parole: «I contenuti del contratto fanno riferimento a
quelli stabiliti per i direttori sanitari, sociali ed amministrativi
delle aziende ULSS ed ospedaliere e dei segretari regionali» sono
sostituite con le seguenti:
«Il corrispettivo annuo complessivo viene determinato nella
misura non superiore a quanto spettante al direttore sanitario,
amministrativo e sociale delle Aziende ULSS».
5. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente:
«5. Il conferimento dell'incarico di direttore dell'agenzia, di
cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i
dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza
assegni per tutto il periodo dell'incarico.».