Art. 5 
 
Modifica  dell'art.  5  «Organizzazione  e  personale.»  della  legge
  regionale  29  novembre  2001,  n.  32,  «Agenzia  regionale  socio
  sanitaria» e successive modificazioni. 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il  direttore  e'  responsabile  della  gestione  complessiva
dell'agenzia.». 
    2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente: 
    «2. L'articolazione  interna  dell'agenzia  e  la  sua  dotazione
organica vengono determinate dal segretario regionale per la  sanita'
e sociale, d'intesa  con  la  commissione  consiliare  competente  in
materia di sanita' e sociale,  coerentemente  a  quanto  previsto  al
comma 2  dell'art.  1  e  sottoposta  all'approvazione  della  Giunta
regionale.». 
    3. Il comma 2-bis dell'art. 5 della legge regionale  29  novembre
2001, n. 32, e' abrogato. 
    4. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'assetto organizzativo dell'Agenzia si articola  in  settori
di attivita' diretti da un dirigente, non  apicale,  con  incarico  a
tempo  determinato.  Il  rapporto  di  lavoro,  che  avra'  carattere
esclusivo, puo' essere di diritto  pubblico  o  di  diritto  privato,
secondo le tipologie contrattuali previste  dalle  vigenti  norme  in
materia di personale della sanita'. I requisiti per  il  conferimento
dell'incarico  sono  quelli  previsti  dalla  normativa  vigente  per
l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale.  Il  trattamento  economico
previsto e' quello spettante al dirigente, non apicale,  in  servizio
presso le aziende ULSS. Il  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  con
contratto di diritto privato si risolve  di  diritto,  entro  novanta
giorni dalla data di scadenza del mandato  del  direttore;  entro  lo
stesso termine decade, altresi', l'incarico dirigenziale assegnato al
personale il cui rapporto di lavoro  e'  regolato  con  contratto  di
diritto  pubblico.  Il  conferimento   dell'incarico   di   dirigente
responsabile di settore, determina per  i  dipendenti  pubblici,  ivi
compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in  aspettativa
senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.». 
    5. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' abrogato. 
    6. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente: 
    «5. In conformita' alle norme vigenti per  il  settore  sanitario
l'agenzia, unitamente  al  personale  reclutato,  puo'  avvalersi  di
personale in  distacco  dipendente  di  aziende  ULSS  venete,  delle
aziende ospedaliere venete, delle  aziende  ospedaliero-universitarie
integrate venete, dello IOV e dell'ARPAV ed erogare, altresi',  borse
di studio per l'espletamento di specifiche progettualita'.  L'agenzia
puo' avvalersi, qualora  necessario,  di  professionisti,  singoli  o
associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le  disposizioni
di legge vigenti in materia.».