Art. 5
Modifica dell'art. 5 «Organizzazione e personale.» della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio
sanitaria» e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente:
«1. Il direttore e' responsabile della gestione complessiva
dell'agenzia.».
2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente:
«2. L'articolazione interna dell'agenzia e la sua dotazione
organica vengono determinate dal segretario regionale per la sanita'
e sociale, d'intesa con la commissione consiliare competente in
materia di sanita' e sociale, coerentemente a quanto previsto al
comma 2 dell'art. 1 e sottoposta all'approvazione della Giunta
regionale.».
3. Il comma 2-bis dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 32, e' abrogato.
4. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente:
«3. L'assetto organizzativo dell'Agenzia si articola in settori
di attivita' diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a
tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avra' carattere
esclusivo, puo' essere di diritto pubblico o di diritto privato,
secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in
materia di personale della sanita'. I requisiti per il conferimento
dell'incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente per
l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico
previsto e' quello spettante al dirigente, non apicale, in servizio
presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con
contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro novanta
giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo
stesso termine decade, altresi', l'incarico dirigenziale assegnato al
personale il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di
diritto pubblico. Il conferimento dell'incarico di dirigente
responsabile di settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi
compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa
senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.».
5. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' abrogato.
6. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, e' sostituito dal seguente:
«5. In conformita' alle norme vigenti per il settore sanitario
l'agenzia, unitamente al personale reclutato, puo' avvalersi di
personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle
aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliero-universitarie
integrate venete, dello IOV e dell'ARPAV ed erogare, altresi', borse
di studio per l'espletamento di specifiche progettualita'. L'agenzia
puo' avvalersi, qualora necessario, di professionisti, singoli o
associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le disposizioni
di legge vigenti in materia.».