Art. 6
Modifica dell'art. 6 «Risorse Finanziarie.» della legge regionale 29
novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e
successive modificazioni.
1. Alla lettera a), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 29
novembre 2001, n. 32, le parole: «in sede di approvazione del
bilancio di previsione dell'agenzia» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale parte
corrente in gestione accentrata regionale».
2. Alla lettera c), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 29
novembre 2001, n. 32, dopo le parole: «finanziati dall'Unione
europea» sono aggiunte le seguenti: «, dallo Stato, da altri enti
pubblici».
3. Dopo la lettera d), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale
29 novembre 2001, n. 32, sono aggiunte le seguenti lettere:
«d-bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni;
d-ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento.».
4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, dopo le parole: «al programma annuale» sono aggiunte le
seguenti: «che la Giunta regionale predispone in coerenza con gli
obiettivi assegnati dalla segreteria regionale per la sanita' e
sociale nel rispetto delle procedure dell'art. 2, comma 1».