Art. 6 
 
Modifica dell'art. 6 «Risorse Finanziarie.» della legge regionale  29
  novembre  2001,  n.  32,  «Agenzia  regionale  socio  sanitaria»  e
  successive modificazioni. 
 
    1. Alla lettera a), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 29
novembre 2001, n.  32,  le  parole:  «in  sede  di  approvazione  del
bilancio di previsione dell'agenzia» sono sostituite dalle  seguenti:
«nell'ambito  delle  risorse  del  Fondo  sanitario  regionale  parte
corrente in gestione accentrata regionale». 
    2. Alla lettera c), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 29
novembre  2001,  n.  32,  dopo  le  parole:  «finanziati  dall'Unione
europea» sono aggiunte le seguenti: «, dallo  Stato,  da  altri  enti
pubblici». 
    3. Dopo la lettera d), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale
29 novembre 2001, n. 32, sono aggiunte le seguenti lettere: 
    «d-bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni; 
    d-ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento.». 
    4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, dopo le  parole:  «al  programma  annuale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «che la Giunta regionale predispone  in  coerenza  con  gli
obiettivi assegnati dalla  segreteria  regionale  per  la  sanita'  e
sociale nel rispetto delle procedure dell'art. 2, comma 1».