Art. 7
Modifica dell'art. 7 «Collegio dei revisori dei conti.» della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio
sanitaria» e successive modificazioni.
1. L'espressione: «Collegio dei revisori» della rubrica dell'art.
7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, viene sostituita con
la seguente: «Revisore».
2. Il comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 32, e' cosi' sostituito:
«1. Il revisore dei conti e' unico, nominato dal Consiglio
regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, previo
specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.».
3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, le parole: «Collegio dei revisori», sono sostituite con:
«revisore».
4. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, le parole: «Ai membri del collegio dei revisori» sono
sostituite con le seguenti: «Al revisore».
5. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, le parole: «I revisori esercitano collegialmente» sono
sostituite con le seguenti: «Il revisore esercita».