Art. 7 
 
Modifica dell'art. 7 «Collegio dei revisori dei conti.»  della  legge
  regionale  29  novembre  2001,  n.  32,  «Agenzia  regionale  socio
  sanitaria» e successive modificazioni. 
 
    1. L'espressione: «Collegio dei revisori» della rubrica dell'art.
7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, viene sostituita con
la seguente: «Revisore». 
    2. Il comma 1, dell'art. 7  della  legge  regionale  29  novembre
2001, n. 32, e' cosi' sostituito: 
    «1. Il revisore  dei  conti  e'  unico,  nominato  dal  Consiglio
regionale, viene scelto tra gli iscritti nel  registro  dei  revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, previo
specifico avviso da pubblicare,  almeno  trenta  giorni  prima  della
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande,   nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.». 
    3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, le parole:  «Collegio  dei  revisori»,  sono  sostituite  con:
«revisore». 
    4. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32,  le  parole:  «Ai  membri  del  collegio  dei  revisori»  sono
sostituite con le seguenti: «Al revisore». 
    5. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001,
n.  32,  le  parole:  «I  revisori  esercitano  collegialmente»  sono
sostituite con le seguenti: «Il revisore esercita».