Art. 9 
 
Modifica dell'art. 10 «Norma finanziaria.» della legge  regionale  29
  novembre  2001,  n.  32,  «Agenzia  regionale  socio  sanitaria»  e
  successive modificazioni 
 
    1. Il comma 2, dell'art. 10 della  legge  regionale  29  novembre
2001, n. 32, e' cosi' sostituito: 
    «2. Al finanziamento dell'agenzia si provvede ai sensi  dell'art.
4 della legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39, «Ordinamento del
bilancio  e  della   contabilita'   della   Regione»   e   successive
modificazioni,   nell'ambito   delle    disponibilita'    finanziarie
annualmente attribuite alla quota del  fondo  sanitario  regionale  -
parte corrente - in gestione accentrata regionale.».