Art. 9
Modifica dell'art. 10 «Norma finanziaria.» della legge regionale 29
novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e
successive modificazioni
1. Il comma 2, dell'art. 10 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 32, e' cosi' sostituito:
«2. Al finanziamento dell'agenzia si provvede ai sensi dell'art.
4 della legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39, «Ordinamento del
bilancio e della contabilita' della Regione» e successive
modificazioni, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
annualmente attribuite alla quota del fondo sanitario regionale -
parte corrente - in gestione accentrata regionale.».