Art. 11 Responsabilita' dei dirigenti 1. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 della legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Il mancato rispetto del piano per il riutilizzo di cui all'art. 4, comma 3, e' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti.