Art. 12 
 
                       Provvedimenti attuativi 
 
    1. La Giunta  regionale,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  adotta  un   regolamento
autorizzato, ai sensi  dell'art.  47,  comma  2,  lettera  c),  dello
statuto, che disciplina: 
      a)  le  modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 4, comma 4; 
      b)  le  modalita'  delle  regole  tecniche  per  il  riuso  dei
programmi informatici di cui all'art. 5. 
    2. La Giunta regionale entro il termine di  cui  al  comma  1,  e
sentita  la  competente  commissione   consiliare   in   materia   di
innovazione tecnologica, con  regolamento  di  attuazione,  ai  sensi
dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello statuto, disciplina: 
      a) le tipologie e i requisiti di partecipazione  e  i  soggetti
beneficiari degli interventi di cui all'art. 9; 
      b) le modalita' di erogazione dei servizi di cui all'art. 10. 
    3.  Nelle  more  della  costituzione  del  comitato  di  garanzia
statutaria di cui all'art. 68 dello statuto, il regolamento di cui al
comma 1 e' adottato sentito il parere  della  commissione  consiliare
competente in materia di innovazione e ricerca. 
    4.  La  gestione  dei   processi   volti   all'esecuzione   delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 8, 9  e  10  e'  affidata  in
conformita'  a  quanto  stabilito  con  deliberazione  della   Giunta
regionale da adottarsi,  su  proposta  dell'assessore  competente  in
materia   di   bilancio,   programmazione   economico-finanziaria   e
partecipazione, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge.