Art. 5 
 
                   Riuso dei programmi informatici 
 
    1. La Regione, in conformita' alle disposizioni di  cui  all'art.
69  del  decreto  legislativo   7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
dell'amministrazione digitale) e successive  modifiche,  al  fine  di
agevolare   l'interoperabilita'   dei    sistemi    della    pubblica
amministrazione, lo sviluppo della  conoscenza  e  della  trasparenza
della  stessa,  nonche'  diffondere  soluzioni  innovative  attivando
processi di replicabilita',  concede  in  uso  gratuito,  secondo  le
licenze del software libero, i programmi  informatici  sviluppati  in
base a proprie specifiche, ovvero sviluppate  per  conto  e  a  spese
della Regione stessa. La Regione promuove altresi' la sostituzione di
programmi informatici proprietari con programmi  informatici  liberi,
prevedendo  interventi  volti  allo  sviluppo  di   un   sistema   di
comunicazione e condivisione di dati  e  informazioni  fra  pubbliche
amministrazioni nonche' di piattaforme tecnologiche per la democrazia
elettronica  e  per  una  qualificata  partecipazione  dei  cittadini
all'attivita' istituzionale, anche mediante il recupero di  soluzioni
innovative gia' sviluppate da altre pubbliche amministrazioni. 
    2. Nel regolamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera b),  sono
individuate le modalita' e  le  regole  tecniche  per  il  riuso  dei
programmi informatici di cui al comma 1.