Art. 7 
 
                 Formazione del personale regionale 
 
    1. La Giunta  e  il  Consiglio  regionali  programmano  corsi  di
formazione e aggiornamento professionale per il  personale  regionale
finalizzati alla  conoscenza  digitale  e  all'uso  delle  tecnologie
dell'informazione e della  comunicazione.  A  tal  fine  individuano,
nell'ambito della propria dotazione organica, il personale da adibire
alle  attivita'  di  individuazione  dei  dati  pubblici  da  rendere
disponibili per il riutilizzo e la digitalizzazione,  secondo  quanto
stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.