Art. 8 
 
                 Servizi di formazione e assistenza 
 
    1. Al  fine  di  diffondere  la  conoscenza  digitale  in  ambito
regionale e agevolare il riutilizzo delle  informazioni  e  dei  dati
pubblici, la Regione promuove azioni di formazione  e  qualificazione
professionale, nonche' servizi di formazione e assistenza tecnica  in
materia di riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici,  basati
su sistemi di teledidattica rivolti al pubblico indistinto quali, tra
gli altri: 
    a) corsi di formazione e assistenza tecnica continua  rivolti  al
personale di enti pubblici e privati; 
    b)  corsi  finalizzati  all'inserimento  e  alla   qualificazione
professionale giovanile e femminile; 
    c) corsi di formazione e assistenza nel settore tecnologico,  con
particolare riguardo alla conoscenza della comunicazione  web  e  dei
nuovi dispositivi informativi, inclusi i dispositivi portabili; 
    d) corsi finalizzati all'assistenza delle  categorie  sociali  in
condizioni di disagio o minoranza. 
    2. Per le finalita'  di  cui  alla  presente  legge,  la  Regione
predispone  interventi  a  carattere  conoscitivo,  di  diffusione  e
sensibilizzazione, destinati a soggetti istituzionali e  sociali  del
territorio, con il coinvolgimento di  enti  locali,  associazioni  di
categoria e di consumatori. 
    3. Dei servizi di cui al comma 1 possono usufruire  gratuitamente
e secondo modalita' agevolate i soggetti di cui all'art. 2, comma  2,
che abbiano stipulato con la Regione le intese ivi previste.