Art. 2 
 
               Composizione e durata della commissione 
 
    1. La commissione e' costituita con decreto del Presidente  della
Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto: 
    a) il direttore regionale per i beni  culturali  e  paesaggistici
della Toscana; 
    b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio
competente per il territorio in cui sono situati gli  immobili  e  le
aree oggetto del procedimento di cui all'art. 5; 
    c) il soprintendente per i beni archeologici della Toscana; 
    d) due dirigenti o funzionari preposti alle  strutture  regionali
in materia di paesaggio, individuati in ragione del loro ufficio. 
    2. Oltre  ai  membri  di  diritto  indicati  al  comma  1,  della
commissione fanno parte tre membri,  nominati  dal  Presidente  della
Giunta  regionale  fra  soggetti  con  qualificata,   pluriennale   e
documentata  professionalita'  ed   esperienza   nella   tutela   del
paesaggio, di cui: 
    a) un docente universitario scelto all'interno di  una  terna  di
soggetti designati d'intesa dai rettori delle universita' degli studi
della Toscana; 
    b) un  esperto  scelto  all'interno  di  una  terna  di  soggetti
designati d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi
in materia ambientale, che  hanno  stipulato  il  protocollo  di  cui
all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999,  n.  49  (Norme  in
materia di programmazione regionale); 
    c) un  esperto  scelto  all'interno  di  una  terna  di  soggetti
designati dal Consiglio delle autonomie locali. 
    3. La commissione e' integrata da un rappresentante designato dal
competente comando regionale del Corpo  forestale  dello  Stato,  nei
casi in cui la proposta di cui all'art. 1, riguardi filari,  alberate
ed alberi monumentali, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo
n. 42/2004. 
    4. In caso  di  impedimento  dei  componenti  della  commissione,
partecipano alle riunioni della stessa i loro sostituti. 
    5. La commissione resta in carica cinque anni.