Art. 2 Composizione e durata della commissione 1. La commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto: a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per il territorio in cui sono situati gli immobili e le aree oggetto del procedimento di cui all'art. 5; c) il soprintendente per i beni archeologici della Toscana; d) due dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati in ragione del loro ufficio. 2. Oltre ai membri di diritto indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, di cui: a) un docente universitario scelto all'interno di una terna di soggetti designati d'intesa dai rettori delle universita' degli studi della Toscana; b) un esperto scelto all'interno di una terna di soggetti designati d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che hanno stipulato il protocollo di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); c) un esperto scelto all'interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali. 3. La commissione e' integrata da un rappresentante designato dal competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta di cui all'art. 1, riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo n. 42/2004. 4. In caso di impedimento dei componenti della commissione, partecipano alle riunioni della stessa i loro sostituti. 5. La commissione resta in carica cinque anni.