Art. 5 Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 1. La commissione esamina l'atto d'iniziativa presentato dai soggetti indicati all'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, ed entro i sessanta giorni successivi alla presentazione di tale atto, valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico, elabora la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e la trasmette alla competente struttura regionale. 2. Qualora l'atto d'iniziativa di cui al comma 1 risulti incompleto, la commissione, entro il termine previsto dallo stesso comma 1, richiede gli elaborati integrativi. In tal caso, il termine e' sospeso e decorre nuovamente dalla produzione delle integrazioni necessarie. 3. Il termine di cui al comma 1, puo' essere sospeso una sola volta e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.