Art. 5 
 
Procedimento per la proposta di dichiarazione di  notevole  interesse
                              pubblico 
 
    1. La commissione  esamina  l'atto  d'iniziativa  presentato  dai
soggetti indicati all'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, ed
entro i sessanta giorni successivi alla presentazione di  tale  atto,
valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico,  elabora  la
proposta  di  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  e  la
trasmette alla competente struttura regionale. 
    2.  Qualora  l'atto  d'iniziativa  di  cui  al  comma  1  risulti
incompleto, la commissione, entro il termine  previsto  dallo  stesso
comma 1, richiede gli elaborati integrativi. In tal caso, il  termine
e' sospeso e decorre nuovamente dalla produzione  delle  integrazioni
necessarie. 
    3. Il termine di cui al comma 1, puo'  essere  sospeso  una  sola
volta e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.