Art. 10 Finanziamenti l. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti agli enti proprietari delle strade che provvedono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di manutenzio-ne straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti, purche' realizzati in conformita' al PRIIM, salvo comprovati problemi di sicurezza. 2. Sono finanziabili solo gli interventi relativi a strade classificate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere C, D, E, ed F del decreto legislativo n. 285/1992. 3. La Regione e' autorizzata a concedere finanzia-menti per la manutenzione straordinaria dei percorsi connessi e correlati alle strade aventi caratteristiche storico-culturali.