Art. 10 
 
                            Finanziamenti 
 
    l. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti agli  enti
proprietari delle strade che provvedono, ai sensi  dell'art.  14  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), in caso di manutenzio-ne straordinaria della sede  stradale,
a realizzare percorsi  ciclabili  adiacenti,  purche'  realizzati  in
conformita' al PRIIM, salvo comprovati problemi di sicurezza. 
    2. Sono  finanziabili  solo  gli  interventi  relativi  a  strade
classificate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere C, D, E, ed F del
decreto legislativo n. 285/1992. 
    3. La Regione e' autorizzata a concedere  finanzia-menti  per  la
manutenzione straordinaria dei percorsi  connessi  e  correlati  alle
strade aventi caratteristiche storico-culturali.