Art. 11 Norma finanziaria 1. Per il concorso al finanziamento degli interventi di investimento di cui alla presente legge, e' autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unita' previsionale di base (UPB) 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualita' 2014. 2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualita' 2014, e' apportata la seguente variazione per sola competenza: In diminuzione, UPB 321 «Servizi di trasporto pubblico - Spese di investimento» per euro 1.000.000,00. In aumento, UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento», per euro 1.000.000,00. 3. A partire dall'anno 2015, la Regione concorre agli interventi di cui al comma 1 con uno stanziamento pari a non meno dell'8 per cento della spesa di investimento prevista per le funzioni obiettivo relative alla modernizzazione delle infrastrutture, all'efficienza del sistema regionale dei trasporti ed alle attivita' generali per il territorio. 4. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal PRIIM di cui all'art. 2 della legge regionale n. 55/2011. 5. La Regione promuove le azioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, della presente legge senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle procedure ordinarie previste nei pertinenti strumenti normativi e di programmazione . 6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di' osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 6 giugno 2012 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2012. (Omissis).