Art. 11 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1.  Per  il  concorso  al  finanziamento  degli   interventi   di
investimento di cui alla presente  legge,  e'  autorizzata  la  spesa
massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si  fa  fronte  con
gli  stanziamenti  dell'unita'  previsionale  di   base   (UPB)   311
«Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di  trasporto
- Spese di investimento»  del  bilancio  pluriennale  a  legislazione
vigente 2012-2014, annualita' 2014. 
    2. Ai fini della copertura della spesa di  cui  al  comma  1,  al
bilancio pluriennale a  legislazione  vigente  2012-2014,  annualita'
2014, e' apportata la seguente variazione per sola competenza: 
      In diminuzione, UPB 321 «Servizi di trasporto pubblico -  Spese
di investimento» per euro 1.000.000,00. 
      In aumento, UPB 311 «Innovazione e sviluppo  della  rete  delle
infrastrutture di  trasporto  -  Spese  di  investimento»,  per  euro
1.000.000,00. 
    3. A partire dall'anno 2015, la Regione concorre agli  interventi
di cui al comma 1 con uno stanziamento pari a  non  meno  dell'8  per
cento della spesa di investimento prevista per le funzioni  obiettivo
relative alla modernizzazione  delle  infrastrutture,  all'efficienza
del sistema regionale dei trasporti ed alle attivita' generali per il
territorio. 
    4. Le risorse destinate all'attuazione degli  interventi  di  cui
all'art. 3, comma 5, della presente legge sono definite, in  coerenza
con gli stanziamenti di bilancio, dal PRIIM di cui all'art.  2  della
legge regionale n. 55/2011. 
    5. La Regione promuove le azioni di cui all'art. 5, commi 2, 3  e
4, della presente legge senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
regionale,  nell'ambito  delle  procedure  ordinarie   previste   nei
pertinenti strumenti normativi e di programmazione . 
    6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con  legge
di bilancio. 
    La presente legge e' pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di'  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
      Firenze, 6 giugno 2012 
 
                                ROSSI 
 
    La presente legge e'  stata  approvata  dal  Consiglio  regionale
nella seduta del 29 maggio 2012. 
    (Omissis).