Art. 4 
 
                Pianificazione provinciale e comunale 
 
    l  .  Le  province,  nell'ambito  della   redazione   del   piano
territoriale di coordinamento,  redigono  piani  provinciali  per  la
mobilita' ciclistica, di seguito  denominati  piani  provinciali,  in
coerenza con il PRIIM e con i provvedimenti attuativi in  materia  di
reti ciclabili. I piani provinciali  individuano  e  definiscono  gli
indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari  per  la
creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilita'
ciclistica organica e funzionale. 
    2. I comuni, anche in forma associata,  redigono  piani  comunali
per la mobilita' ciclistica, di seguito denominati piani comunali, in
coerenza con il piano regionale e il piano provinciale, ove  vigente.
I piani comunali indivi-duano e definiscono gli indirizzi, i criteri,
i parametri e gli interventi necessari  a  livello  comunale  per  la
creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilita'
ciclistica organica e funzionale. 
    3. I piani provinciali e i piani  comunali  individuano  la  rete
ciclabile e ciclopedonale quale elemento  integrante  della  rete  di
livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi
attrattori  di  traffico,  in  particolare  i  centri  scolastici   e
universitari, gli uffici pubblici,  i  centri  commerciali,  le  aree
industriali, il sistema  della  mobilita'  pubblica  con  particolare
riferimento ai poli di interscambio modale  e  ai  poli  sanitari  ed
ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive  e,  in  generale,
agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di
fruizione pubblica.