Art. 6 
 
                     Tipologie degli interventi 
 
    1. Gli interventi per la  mobilita'  ciclistica,  in  conformita'
alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento  della
mobilita' ciclistica), nel rispetto  delle  caratteristiche  tecniche
fissate dal decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  30  novembre
1999, n. 557 (Regolamento per la  definizione  delle  caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili), sono finalizzati alla progettazione,
realizzazione e promozione di: 
      a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste  ciclabili  e
ciclopedonali; 
      b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse; 
      c) poli di interscambio modale; 
      d) strutture e centri di servizio  alla  mobilita'  ciclistica,
sia in ambito urbano che extraurbano. 
    2.  Gli  interventi   per   la   mobilita'   ciclistica   possono
comprendere: 
      a)  realizzazione  di  sottopassi  e  sovrappassi  ciclabili  e
ciclopedonali; 
      b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico
ciclistico e motorizzato; 
      c) costruzione e dotazione di parcheggi  attrezzati,  liberi  o
custoditi,  e  di  centri  di  noleggio  riservati  alle  biciclette,
prioritariamente  in  corrispondenza  dei   centri   intermodali   di
trasporto pubblico, d'intesa con le societa'  di  gestione  e  presso
strutture pubbliche; 
      d) messa in opera  di  segnaletica,  verticale  e  orizzontale,
specializzata per il  traffico  ciclistico,  nonche'  di  segnaletica
integrativa dedicata agli itinerari ciclabili; 
      e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte
a realizzare l'intermodalita' fra biciclette  e  mezzi  di  trasporto
pubblico; 
      f) intese con i soggetti esercenti i  servizi  ferroviari  e  i
gestori  delle  infrastrutture  ferroviarie  al  fine  di  promuovere
l'intermodalita' tra la bicicletta e il treno, in particolare per  la
realizzazione di parcheggi per biciclette nelle  aree  di  pertinenza
delle stazioni  ferroviarie  e  la  promozione  del  trasporto  della
bicicletta al seguito; 
      g)  intese  con  le   aziende   di   trasporto   pubblico   per
l'integrazione  con  l'uso   della   bicicletta,   nonche'   per   la
predisposizione di strutture per il trasporto  delle  biciclette  sui
mezzi pubblici; 
      h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio; 
      i)  realizzazione  di  conferenze,   attivita'   culturali   ed
iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come
mezzo di trasporto; 
      j) attivazione presso gli enti preposti al turismo  di  servizi
di informazione per cicloturisti; 
      k)  redazione,  pubblicazione  e  divulgazione  di  cartografia
specializzata, anche di tipo elettronico; 
      l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed  alla
sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la  creazione  di
punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare  iniziative
formative ed informative sull'utilizzo  di  protezioni  del  ciclista
quali abbigliamento e casco. 
    3. Nel quadro delle indicazioni del PRIIM e dei piani provinciali
e comunali, una  quota  non  inferiore  al  cinque  per  cento  della
superficie dei posti auto previsti,  adeguatamente  attrezzata,  deve
essere riservata al parcheggio di biciclette.