Art. 9 
 
                       Gestione e manutenzione 
 
    1.  La  manutenzione  dei  tracciati  e  dei  percorsi  ciclabili
realizzati  in  attuazione  dei  piani  provinciali  e  comunali,  in
coerenza con il PRIIM, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati
ciclabili preesistenti, e' a carico degli enti  proprietari  nel  cui
territorio  insiste  il  percorso.  Gli  accordi  di  programma   che
definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di piu'
comuni  devono  prevedere  anche  la  ripartizione   dei   costi   di
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. 
    2. La  Regione  e  autorizzata  a  concedere  contributi  per  la
manutenzione straordinaria delle  strade  agli  enti  che  prevedono,
nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.