Art. 3 Trasferimenti 1. In attuazione della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica), articolo 13, comma 3, vengono trasferiti al Consorzio di Bonifica Ovest, con oneri di registrazione degli atti a carico dello stesso, i beni immobili costituenti il complesso immobiliare di «Via Nuova» ad Avezzano, iscritto al N.C.E.U. al foglio n. 62, particella n. 1477 sub 1 (corte comune), sub 2, sub 3, sub 4; foglio n. 62, particella n. 1478. Strutture logistiche ed operative queste, gia' appartenenti al patrimonio disponibile dell'ARSSA, quali opere derivanti dalla Riforma Fondiaria, indispensabili per l'espletamento dei compiti connessi con la bonifica integrale del Fucino. 2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1, viene formalizzato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; gli stessi beni entrano nella disponibilita' del Consorzio di Bonifica Ovest dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.