Art. 3 
 
                            Trasferimenti 
 
    1. In attuazione della legge  regionale  7  giugno  1996,  n.  36
(Adeguamento funzionale, riordino e  norme  per  il  risanamento  dei
Consorzi di Bonifica), articolo 13, comma 3,  vengono  trasferiti  al
Consorzio di Bonifica Ovest, con oneri di registrazione degli atti  a
carico  dello  stesso,  i  beni  immobili  costituenti  il  complesso
immobiliare di «Via Nuova»  ad  Avezzano,  iscritto  al  N.C.E.U.  al
foglio n. 62, particella n. 1477 sub 1 (corte comune), sub 2, sub  3,
sub 4; foglio n. 62, particella  n.  1478.  Strutture  logistiche  ed
operative  queste,  gia'  appartenenti  al   patrimonio   disponibile
dell'ARSSA,  quali   opere   derivanti   dalla   Riforma   Fondiaria,
indispensabili  per  l'espletamento  dei  compiti  connessi  con   la
bonifica integrale del Fucino. 
    2.  Il  trasferimento  dei  beni  di  cui  al  comma   1,   viene
formalizzato entro 120  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
legge; gli stessi beni entrano nella disponibilita' del Consorzio  di
Bonifica Ovest dal giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione
della presente legge.