Art. 5 
    1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 10 agosto
2010, n. 38 possono dare attuazione  alle  previsioni  contenute  nel
medesimo articolo anche per stralci delle  opere  che,  in  relazione
alle risorse finanziarie disponibili, debbono  comunque  essere  rese
funzionali; la definizione del  lotto  funzionale  e  il  conseguente
avvio della gestione di cui al comma successivo deve essere approvato
dalla Stazione Appaltante. 
    2. Per gli stralci funzionali  di  cui  al  comma  precedente  e'
autorizzata, ove  possibile,  la  consegna  provvisoria  delle  opere
secondo le procedure della normativa sui LL.PP. al  soggetto  gestore
del servizio per la messa in esercizio.