Art. 5 1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38 possono dare attuazione alle previsioni contenute nel medesimo articolo anche per stralci delle opere che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, debbono comunque essere rese funzionali; la definizione del lotto funzionale e il conseguente avvio della gestione di cui al comma successivo deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. 2. Per gli stralci funzionali di cui al comma precedente e' autorizzata, ove possibile, la consegna provvisoria delle opere secondo le procedure della normativa sui LL.PP. al soggetto gestore del servizio per la messa in esercizio.