(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2004 1. L'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunita' di Abruzzesi nel Mondo) e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Finalita'). - 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 7, comma 6 dello Statuto regionale, cura il costante rapporto con le comunita' dei cittadini Abruzzesi nel Mondo, di cui tutela le iniziative e le attivita' e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria. 2. La Regione riconosce l'alto valore morale dell'operato delle associazioni degli Abruzzesi nel Mondo e stabilisce il rapporto con esse, quale principio fondamentale dell'ordinamento sociale ed economico della Regione. 3. La Regione assegna valenza fondamentale al rafforzamento dei legami tra la Comunita' Abruzzese residente e gli Abruzzesi nel Mondo, compresi i familiari conviventi, nonche' i loro discendenti, ed indirizza la sua azione alle seguenti finalita', nel rispetto della normativa statale e comunitaria: a) mantenere e rafforzare l'identita' culturale d'origine; b) favorire l'integrazione con le comunita' ospitanti; c) promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell'associazionismo; d) promuovere la partecipazione giovanile all'interno dell'associazionismo, favorendo l'integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati; e) sviluppare iniziative di solidarieta' nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali».