(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 
                         del 29 agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2004 
 
    1. L'art. 1  della  legge  regionale  13  dicembre  2004,  n.  47
(Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunita'  di
Abruzzesi nel Mondo) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1. (Finalita'). -  1.  La  Regione  Abruzzo,  nel  rispetto
dell'art. 7, comma  6  dello  Statuto  regionale,  cura  il  costante
rapporto con le comunita' dei cittadini Abruzzesi nel Mondo,  di  cui
tutela le iniziative e le attivita' e ne favorisce la  rappresentanza
per la loro promozione economica e culturale;  sostiene  l'assistenza
dei corregionali in condizioni di disagio o che  intendano  rientrare
in Patria. 
    2. La Regione riconosce l'alto valore morale  dell'operato  delle
associazioni degli Abruzzesi nel Mondo e stabilisce il  rapporto  con
esse,  quale  principio  fondamentale  dell'ordinamento  sociale   ed
economico della Regione. 
    3. La Regione assegna valenza fondamentale al  rafforzamento  dei
legami tra la Comunita'  Abruzzese  residente  e  gli  Abruzzesi  nel
Mondo, compresi i familiari conviventi, nonche' i  loro  discendenti,
ed indirizza la sua azione  alle  seguenti  finalita',  nel  rispetto
della normativa statale e comunitaria: 
    a) mantenere e rafforzare l'identita' culturale d'origine; 
    b) favorire l'integrazione con le comunita' ospitanti; 
    c) promuovere  la  partecipazione  attiva  delle  donne  emigrate
nell'associazionismo; 
    d)   promuovere   la   partecipazione    giovanile    all'interno
dell'associazionismo, favorendo l'integrazione tra  vecchie  e  nuove
generazioni di emigrati; 
    e) sviluppare iniziative  di  solidarieta'  nei  confronti  degli
emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i  diritti  degli
Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti  presso  le
competenti sedi istituzionali».