Art. 11 
 
     Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 47/2004 
 
    1. L'art. 13 della legge regionale n. 47/2004 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  13.  (Rimborsi).  -  1.  Ai  Componenti  del  CRAM  ed  al
rappresentante   dell'Osservatorio   per   l'emigrazione,   per    la
partecipazione alle sedute del CRAM e ad ogni  evento  organizzato  a
seguito di decisioni degli organismi di cui alla presente  legge  sia
in Italia che all'estero, compete esclusivamente  il  rimborso  delle
spese,  previsto  dalla  normativa  vigente  di  riferimento  per   i
dirigenti  regionali,  determinato  con  le  medesime   modalita'   e
condizioni vigenti per gli stessi. 
    2. I dipendenti regionali partecipano  alle  sedute  del  CRAM  e
dell'Osservatorio senza diritto a compensi, fatto salvo  il  rimborso
delle spese secondo il trattamento spettante al personale  dipendente
dell'Amministrazione regionale. 
    3. In caso  di  eventi  la  cui  organizzazione  e'  affidata  ad
associazioni   iscritte    all'Albo    regionale,    e'    consentito
l'accreditamento dei fondi necessari per  detta  organizzazione  alle
associazioni stesse, che, a conclusione dell'evento, rendicontano  le
spese sostenute alla Giunta regionale - Ufficio emigrazione. 
    4. Ai fini dell'individuazione della  sede  di  provenienza  agli
effetti dei rimborsi di cui al presente articolo  si  fa  riferimento
alla sede di lavoro, per  i  residenti  all'estero,  e  al  luogo  di
residenza, per i residenti in Abruzzo. 
    5. Al fine  di  garantire  il  tempestivo  rimborso  delle  spese
sostenute dai componenti, si provvede al pagamento  delle  competenze
loro spettanti tramite il responsabile della spesa della direzione in
cui e' inserito l'Ufficio emigrazione».