Art. 11 Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 47/2004 1. L'art. 13 della legge regionale n. 47/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 13. (Rimborsi). - 1. Ai Componenti del CRAM ed al rappresentante dell'Osservatorio per l'emigrazione, per la partecipazione alle sedute del CRAM e ad ogni evento organizzato a seguito di decisioni degli organismi di cui alla presente legge sia in Italia che all'estero, compete esclusivamente il rimborso delle spese, previsto dalla normativa vigente di riferimento per i dirigenti regionali, determinato con le medesime modalita' e condizioni vigenti per gli stessi. 2. I dipendenti regionali partecipano alle sedute del CRAM e dell'Osservatorio senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell'Amministrazione regionale. 3. In caso di eventi la cui organizzazione e' affidata ad associazioni iscritte all'Albo regionale, e' consentito l'accreditamento dei fondi necessari per detta organizzazione alle associazioni stesse, che, a conclusione dell'evento, rendicontano le spese sostenute alla Giunta regionale - Ufficio emigrazione. 4. Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro, per i residenti all'estero, e al luogo di residenza, per i residenti in Abruzzo. 5. Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il responsabile della spesa della direzione in cui e' inserito l'Ufficio emigrazione».