Art. 12 
 
     Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 47/2004 
 
    1. L'art. 15 della legge regionale n. 47/2004 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  15.  (Requisiti  per  l'iscrizione  all'Albo).  -  1.  Per
l'iscrizione all'Albo, di cui all'art. 14, comma  2,  i  soggetti  in
esso indicati devono inoltrare domanda all'Ufficio emigrazione  della
Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti: 
      a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto  che
deve indicare gli scopi sociali e  prevedere  lo  sviluppo  periodico
dell'attivita'  assembleare  ed  il  regolare  avvicendamento   delle
cariche sociali e dal quale deve risultare, pena la  non  iscrizione,
che i soggetti: 
    1) svolgono attivita' a vantaggio della  collettivita'  abruzzese
stabilita nel Paese estero o Regione italiana; 
    2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica; 
    3)  devono  essere   costituiti   e   gestiti   secondo   criteri
democratici; le cariche devono essere elettive; 
      b)  attestato  rilasciato  dal  Consolato  da  cui  risulti  il
riconoscimento   dell'Associazione   della   Federazione   o    della
Confederazione con sede all'estero; 
      c)   dichiarazione   del   legale   rappresentante   attestante
l'idoneita' delle  proprie  strutture  organizzative  (Sedi)  per  lo
svolgimento delle loro funzioni  nei  confronti  degli  emigrati  con
l'indicazione  della  consistenza  numerica   dei   soci,   la   loro
dislocazione geografica; 
      d) relazione documentata  dell'attivita'  svolta,  nel  biennio
precedente  la  domanda  di  iscrizione,  a  favore  degli   emigrati
Abruzzesi. 
    2.  Le  domande  di  iscrizione  all'Albo,  risultate  idonee  in
istruttoria, per i soggetti residenti all'estero, sono sottoposte  al
preventivo parere del CRAM. 
    3. Possono essere iscritte all'Albo regionale le associazioni che
hanno un numero di soci non inferiore a  35  membri,  le  federazioni
costituite da almeno 4 associazioni in  possesso  dei  requisiti  per
l'iscrizione all'Albo stesso e le  confederazioni  a  cui  aderiscono
almeno 2 federazioni. 
    4.  Per  le  associazioni  che  chiedono  l'iscrizione   all'Albo
regionale, operanti in Stati esteri non  ancora  rappresentati  nello
stesso Albo, si deroga al  numero  dei  soci,  che  puo'  essere  non
inferiore a 20, e all'atto costitutivo di almeno 2  anni  antecedente
all'iscrizione,  salvo  la  possibilita'  di  ricevere  contributi  a
carattere ordinario o straordinario di cui agli articoli 16 e 17,  al
raggiungimento dei requisiti previsti alla lettera d), del  comma  1.
In caso di numero esiguo di associati, gli Abruzzesi residenti in  un
dato Paese possono costituire, ove possibile, associazioni con  altri
Abruzzesi residenti in Paesi vicini di area geografica omogenea. 
    5. Per ciascuna area  geografica  all'estero,  con  non  meno  di
100.000 abitanti, non puo' essere prevista  piu'  di  un'Associazione
per ogni eventuale diversa tipologia quali, ad esempio,  associazione
sportiva, mutuo soccorso, culturale. 
    6. L'Ufficio emigrazione della Giunta  regionale,  e'  tenuto  ed
autorizzato  a  compiere  visite  nelle  sedi   delle   associazioni,
federazioni e confederazioni in Italia ed all'estero, per la verifica
della regolarita' del funzionamento e della sussistenza dei requisiti
per l'iscrizione agli albi e per tutte le attivita'  stabilite  dalla
presente legge».