Art. 12 Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 47/2004 1. L'art. 15 della legge regionale n. 47/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 15. (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Per l'iscrizione all'Albo, di cui all'art. 14, comma 2, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda all'Ufficio emigrazione della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto che deve indicare gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell'attivita' assembleare ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali e dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti: 1) svolgono attivita' a vantaggio della collettivita' abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana; 2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica; 3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive; b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell'Associazione della Federazione o della Confederazione con sede all'estero; c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'idoneita' delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l'indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica; d) relazione documentata dell'attivita' svolta, nel biennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati Abruzzesi. 2. Le domande di iscrizione all'Albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all'estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM. 3. Possono essere iscritte all'Albo regionale le associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 35 membri, le federazioni costituite da almeno 4 associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo stesso e le confederazioni a cui aderiscono almeno 2 federazioni. 4. Per le associazioni che chiedono l'iscrizione all'Albo regionale, operanti in Stati esteri non ancora rappresentati nello stesso Albo, si deroga al numero dei soci, che puo' essere non inferiore a 20, e all'atto costitutivo di almeno 2 anni antecedente all'iscrizione, salvo la possibilita' di ricevere contributi a carattere ordinario o straordinario di cui agli articoli 16 e 17, al raggiungimento dei requisiti previsti alla lettera d), del comma 1. In caso di numero esiguo di associati, gli Abruzzesi residenti in un dato Paese possono costituire, ove possibile, associazioni con altri Abruzzesi residenti in Paesi vicini di area geografica omogenea. 5. Per ciascuna area geografica all'estero, con non meno di 100.000 abitanti, non puo' essere prevista piu' di un'Associazione per ogni eventuale diversa tipologia quali, ad esempio, associazione sportiva, mutuo soccorso, culturale. 6. L'Ufficio emigrazione della Giunta regionale, e' tenuto ed autorizzato a compiere visite nelle sedi delle associazioni, federazioni e confederazioni in Italia ed all'estero, per la verifica della regolarita' del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi e per tutte le attivita' stabilite dalla presente legge».