Art. 14 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  decade
il Comitato esecutivo in carica. 
    2. Il CRAM in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e' confermato, salva l'integrazione dello stesso,  con
i due membri  aggiuntivi  di  cui  alla  lettera  c),  del  comma  1,
dell'art. 4, della legge regionale n. 47/2004 come  modificato  dalla
presente legge. 
    3. L'integrazione del CRAM di cui  al  comma  2  e  l'istituzione
dell'Osservatorio  per  l'emigrazione  di  cui  all'art.  8   vengono
effettuate  con  atto   del   dirigente   responsabile   dell'Ufficio
emigrazione, entro centoventi giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge,  acquisite  dagli  enti  interessati  le  nomine  dei
rispettivi rappresentanti. 
    4. L'Albo regionale di cui all'art. 14  riassorbe  l'intero  Albo
gia' esistente. Gli uffici, entro centoventi giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, provvedono alla revisione  del  suddetto
Albo. 
    5. A decorrere dall'entrata il vigore della  presente  legge,  e'
consentita l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art.  14  delle
nuove associazioni che abbiano esclusivamente  riferimento  regionale
abruzzese;  e'   consentita   l'iscrizione   delle   associazioni   a
denominazione regionale plurima, solo se la costituzione delle stesse
e' datata almeno un triennio antecedente l'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
    6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge,  alle
funzioni  di  rappresentanza  negli  organismi  ufficiali  presso  la
Regione Abruzzo (CRAM, Osservatorio o altro) ovvero nelle Federazioni
o Confederazioni Abruzzesi in Italia o all'estero, non possono essere
eletti o nominati, a pena di cancellazione dall'Albo  dichiarata  con
determinazione del Dirigente di riferimento dell'Ufficio emigrazione,
delegati che non siano Abruzzesi o di origine abruzzese per almeno un
ramo genitoriale o residenti in Abruzzo.