Art. 14 Norma transitoria 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, decade il Comitato esecutivo in carica. 2. Il CRAM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e' confermato, salva l'integrazione dello stesso, con i due membri aggiuntivi di cui alla lettera c), del comma 1, dell'art. 4, della legge regionale n. 47/2004 come modificato dalla presente legge. 3. L'integrazione del CRAM di cui al comma 2 e l'istituzione dell'Osservatorio per l'emigrazione di cui all'art. 8 vengono effettuate con atto del dirigente responsabile dell'Ufficio emigrazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisite dagli enti interessati le nomine dei rispettivi rappresentanti. 4. L'Albo regionale di cui all'art. 14 riassorbe l'intero Albo gia' esistente. Gli uffici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla revisione del suddetto Albo. 5. A decorrere dall'entrata il vigore della presente legge, e' consentita l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 14 delle nuove associazioni che abbiano esclusivamente riferimento regionale abruzzese; e' consentita l'iscrizione delle associazioni a denominazione regionale plurima, solo se la costituzione delle stesse e' datata almeno un triennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge. 6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle funzioni di rappresentanza negli organismi ufficiali presso la Regione Abruzzo (CRAM, Osservatorio o altro) ovvero nelle Federazioni o Confederazioni Abruzzesi in Italia o all'estero, non possono essere eletti o nominati, a pena di cancellazione dall'Albo dichiarata con determinazione del Dirigente di riferimento dell'Ufficio emigrazione, delegati che non siano Abruzzesi o di origine abruzzese per almeno un ramo genitoriale o residenti in Abruzzo.