Art. 16 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
      L'Aquila, 10 agosto 2012 
 
                               CHIODI