Art. 2 
 
    Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 47/2004 
 
    1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 47/2004 e' inserito  il
seguente: 
    «Art. 1-bis. (Attivita'). - 1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio
delle sue funzioni e nel rispetto delle finalita' di cui all'art.  1,
pone in essere le seguenti attivita': 
    a) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico  nazionale
dei figli degli emigrati; 
    b)  assumere,  favorire  e  sviluppare  iniziative  di  carattere
culturale e promozionale in raccordo con le associazioni, federazioni
e confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria
terra di origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione.
A tale scopo la Giunta regionale d'intesa, ove e' necessario, con  il
Governo,  puo'  svolgere  nei  paesi  di  emigrazione  iniziative  di
contatti e incontri con le Comunita' Abruzzesi ivi residenti  per  la
diffusione del proprio  patrimonio  culturale  e  artistico,  nonche'
iniziative che si prefiggano scopi di  studio,  di  informazione,  di
rafforzamento dell'identita' culturale di  origine.  Tali  iniziative
sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre  regioni,
amministrazioni   pubbliche,   istituti   di   cultura,   comites   e
associazioni di emigrati; 
    c) organizzare nel territorio regionale anche  in  collaborazione
con le altre  regioni,  amministrazioni  pubbliche,  associazioni  di
emigrati ed associazioni a carattere nazionale che abbiano  una  sede
permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati: 
    1) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per  i
figli e i nipoti degli emigrati; 
    2) iniziative di turismo  sociale  rivolte  in  particolare  agli
anziani emigrati. Le iniziative predette possono essere estese  anche
ai figli degli emigrati provenienti  da  altre  regioni  italiane,  a
condizione che  alla  realizzazione  partecipino  finanziariamente  e
organizzativamente le regioni stesse, con carattere  di  reciprocita'
nei confronti dei figli degli emigrati Abruzzesi; 
      d) promuovere la  redazione,  la  stampa  e  la  diffusione  di
periodici di informazione, di siti internet e di altre  pubblicazioni
che si propongono di diffondere la conoscenza delle  attivita'  della
Regione, nonche' di tutto quanto possa avere rilevanza  ed  interesse
per gli Abruzzesi nel Mondo. La Giunta  regionale  provvede  altresi'
alla diffusione tra  le  Comunita'  degli  Abruzzesi  nel  Mondo,  di
materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant'altro riferibile alle
tradizioni   abruzzesi,   al   fine   di   rinsaldare   i    rapporti
socio-economico-culturali fra gli emigrati, i loro discendenti  e  la
terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle  associazioni.
Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta
regionale; 
      e) promuovere iniziative di carattere  socio-assistenziale  per
singoli  o  famiglie  di  Abruzzesi  all'estero  in   condizioni   di
indigenza,  sottoponendo  le   richieste   al   vaglio   dell'Ufficio
emigrazione della Giunta  regionale,  in  sede  di  approvazione  del
riparto dei fondi stanziati nei bilanci annuali, determinare i limiti
o le misure dei contributi da assegnare e predisporre l'emanazione di
appositi bandi per: 
    1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro
definitivo (fino all'50%); 
    2) rimborso spese per il rientro di salme di  emigrati  Abruzzesi
(fino al 50%); 
    3) erogazione contributi una  tantum  per  lenire  situazioni  di
particolare bisogno; convertire la «risorsa  Emigrazione»  in  canale
privilegiato per il rafforzamento dell'immagine e della presenza  del
«Sistema Abruzzo» sul piano culturale e nei mercati, valorizzando,  a
tal fine, il ruolo degli organismi associativi  degli  Abruzzesi  nel
Mondo, anche in collegamento con le istituzioni italiane locali; 
      g) perseguire la  razionalizzazione  dell'utilizzo  di  risorse
umane, economiche e strumentali della Regione Abruzzo nei processi di
internazionalizzazione, coinvolgendo, ove necessario e possibile,  la
rete delle associazioni degli Abruzzesi nel Mondo; 
      h) attivare programmi e progetti per sostenere e incentivare il
rapporto tra la Regione e  la  nuova  generazione  di  emigranti  nel
Mondo,  anche  fornendo  servizi  in  collaborazione  con   la   rete
diplomatica italiana all'estero. 
    La Regione Abruzzo  si  impegna  inoltre  a  rapportarsi  con  le
associazioni   degli   Abruzzesi   nel   Mondo,   in   occasione   di
manifestazioni  di  qualsiasi  tipo  promosse   fuori   dai   confini
regionali, dove vi sia presenza  di  associazioni  iscritte  all'Albo
regionale».