Art. 4 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2004 1. L'art. 4 della legge regionale n. 47/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Componenti del CRAM). - 1. Il CRAM e' composto da: a) il componente la Giunta preposto all'emigrazione; b) n. 3 consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno; c) n. 32 emigrati Abruzzesi residenti stabilmente all'estero, designati dalle associazioni di ciascun Paese, iscritte all'Albo regionale delle associazioni di cui all'art. 14, d'intesa fra loro; d) n. 7 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie; e) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione; f) n. 1 rappresentante dei comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); g) n. 1 rappresentante delle province abruzzesi indicato dall'Unione province abruzzesi (U.P.A.); h) n. 1 rappresentante delle comunita' montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione regionale dell'Unione comuni ed enti montani (UNCEM); i) n. 1 rappresentante delle associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d'intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse; l) n. 4 rappresentanti dei sindacati abruzzesi. 2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera c) sono cosi' distribuiti: a) n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle federazioni e confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle associazioni; b) n. 2 per l'Africa; c) n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle federazioni e confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle associazioni. 3. Il numero dei componenti di cui al comma 1, lettera c) puo' variare in conseguenza di inserimento di Stati non ancora rappresentati nel CRAM, o in seguito a revisione dell'Albo delle associazioni Abruzzesi nel Mondo. 4. Le modalita' di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e i) del comma 1 sono fissati con delibera di Giunta regionale. 5. Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno piu' di un rappresentante, ne designano almeno uno di eta' inferiore a 35 anni. 6. Tutti i componenti del CRAM, nella seduta di insediamento, sono insigniti del titolo onorifico di «Ambasciatore Onorario dell'Abruzzo nel Mondo»; gli uffici provvedono ad inviare apposita lettera di accredito ai Consolati italiani dei luoghi di residenza degli eletti. 7. Le funzioni di segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell'Ufficio emigrazione».