Art. 4 
 
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2004 
 
    1. L'art. 4 della legge regionale n. 47/2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 4. (Componenti del CRAM). - 1. Il CRAM e' composto da: 
      a) il componente la Giunta preposto all'emigrazione; 
    b) n. 3 consiglieri regionali, nominati dal Consiglio  regionale,
di cui uno in rappresentanza della minoranza,  con  voto  limitato  a
uno; 
    c) n. 32 emigrati  Abruzzesi  residenti  stabilmente  all'estero,
designati dalle associazioni  di  ciascun  Paese,  iscritte  all'Albo
regionale delle associazioni di cui all'art. 14, d'intesa fra loro; 
    d) n. 7 rappresentanti delle associazioni a  carattere  nazionale
che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia
e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie; 
    e) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale aventi
sede nella Regione; 
    f) n.  1  rappresentante  dei  comuni  abruzzesi  indicato  dalla
sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); 
    g)  n.  1  rappresentante  delle  province   abruzzesi   indicato
dall'Unione province abruzzesi (U.P.A.); 
    h) n. 1 rappresentante delle comunita' montane Abruzzesi indicato
dalla  Delegazione  regionale  dell'Unione  comuni  ed  enti  montani
(UNCEM); 
    i) n. 1 rappresentante delle associazioni di emigrati  in  Italia
fuori Regione nominato d'intesa tra di loro o dal coordinamento delle
stesse; 
    l) n. 4 rappresentanti dei sindacati abruzzesi. 
    2. I rappresentanti di cui al comma  1,  lettera  c)  sono  cosi'
distribuiti: 
    a) n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di  emigrazione:  Canada,
USA, Venezuela, Argentina,  Brasile,  Australia,  Svizzera,  nominati
dalle federazioni e confederazioni ove costituite. In  mancanza,  dal
complesso delle associazioni; 
    b) n. 2 per l'Africa; 
    c) n. 1 per ciascuno dei seguenti  Paesi:  Cile,  Cuba,  Uruguay,
Paraguay,  Germania,  Belgio,  Lussemburgo,   Francia,   Inghilterra,
nominati  dalle  federazioni  e  confederazioni  ove  costituite.  In
mancanza, dal complesso delle associazioni. 
    3. Il numero dei componenti di cui al comma 1,  lettera  c)  puo'
variare  in  conseguenza  di  inserimento   di   Stati   non   ancora
rappresentati nel CRAM, o in  seguito  a  revisione  dell'Albo  delle
associazioni Abruzzesi nel Mondo. 
    4. Le modalita' di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle
lettere c) e i) del comma 1  sono  fissati  con  delibera  di  Giunta
regionale. 
    5. Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno  piu'
di un rappresentante, ne designano almeno uno di eta' inferiore a  35
anni. 
    6. Tutti i componenti del CRAM,  nella  seduta  di  insediamento,
sono  insigniti  del  titolo  onorifico  di  «Ambasciatore   Onorario
dell'Abruzzo nel Mondo»; gli uffici provvedono  ad  inviare  apposita
lettera di accredito ai Consolati italiani dei  luoghi  di  residenza
degli eletti. 
    7.  Le  funzioni  di  segretario  del  CRAM  sono  svolte  da  un
dipendente dell'Ufficio emigrazione».