Art. 5 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 47/2004 1. L'art. 5 della legge regionale n. 47/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Sedute del CRAM). - 1. Alla seduta ordinaria partecipano i componenti del CRAM di cui alle lettere a), b), c), i) del comma 1 dell'art. 4 e 1 rappresentante dell'Osservatorio per l'emigrazione di cui all'art. 11. 2. Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno. 3. Il CRAM e' validamente riunito quando e' presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. 4. In seconda convocazione, se preannunciata con l'avviso di convocazione, e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. 5. Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure l'Osservatorio per l'emigrazione lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. 6. Entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta il Presidente convoca il CRAM. 7. Le sedute del CRAM sono pubbliche».