Art. 5 
 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 47/2004 
 
    1. L'art. 5 della legge regionale n. 47/2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  5.  (Sedute  del  CRAM).  -  1.  Alla   seduta   ordinaria
partecipano i componenti del CRAM di cui alle lettere a), b), c),  i)
del comma 1 dell'art. 4  e  1  rappresentante  dell'Osservatorio  per
l'emigrazione di cui all'art. 11. 
    2. Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno  una
volta all'anno. 
    3.  Il  CRAM  e'  validamente  riunito  quando  e'  presente   la
maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. 
    4. In seconda convocazione,  se  preannunciata  con  l'avviso  di
convocazione, e' necessaria  la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei
componenti. 
    5. Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che  il
Presidente  oppure  l'Osservatorio  per  l'emigrazione  lo  ritengano
necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno  un  terzo  dei
consiglieri. 
    6. Entro quindici giorni dalla data di ricezione della  richiesta
il Presidente convoca il CRAM. 
    7. Le sedute del CRAM sono pubbliche».