Art. 9 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 47/2004 1. L'art. 11 della legge regionale n. 47/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. (Osservatorio per l'emigrazione). - 1. L'Osservatorio per l'emigrazione e' composto dal Presidente del CRAM o suo delegato e dai componenti indicati di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), l) del comma 1 dell'art. 4. 2. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'emigrazione devono essere stabilmente residenti in Abruzzo. 3. Possono essere invitati a partecipare all'attivita' dell'Osservatorio i soggetti pubblici interessati alle politiche di internazionalizzazione della Regione Abruzzo in raccordo con gli Abruzzesi nel Mondo. 4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte dallo stesso Segretario del CRAM. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Presidente del CRAM o da un suo delegato scelto tra i componenti l'assemblea. 5. La durata in carica dell'Osservatorio coincide con quella del CRAM. 6. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate, a mezzo posta elettronica con allegato ordine del giorno, dal Presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza e, di regola, entro sei mesi dalla precedente assemblea del CRAM e almeno tre mesi prima della successiva. 7. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'emigrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute; i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute sono sostenuti dalle amministrazione di appartenenza di ciascun componente. E' riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell'art. 13, per il rappresentante indicato per partecipare alla seduta annuale del CRAM. 8. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno, anche in maniera itinerante all'interno della Regione Abruzzo. L'Osservatorio elegge nel proprio seno un rappresentante che partecipa alla seduta annuale del CRAM. Il rappresentante viene eletto dall'assemblea durante la prima seduta a maggioranza semplice dei voti. 9. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' 1 dei componenti. 10. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti».