Art. 9 
 
     Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 47/2004 
 
    1. L'art. 11 della legge regionale n. 47/2004 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 11. (Osservatorio per l'emigrazione). -  1.  L'Osservatorio
per l'emigrazione e' composto dal Presidente del CRAM o suo  delegato
e dai componenti indicati di cui alle lettere b), d), e), f), g), h),
l) del comma 1 dell'art. 4. 
    2. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'emigrazione  devono
essere stabilmente residenti in Abruzzo. 
    3.  Possono   essere   invitati   a   partecipare   all'attivita'
dell'Osservatorio i soggetti pubblici interessati alle  politiche  di
internazionalizzazione della Regione  Abruzzo  in  raccordo  con  gli
Abruzzesi nel Mondo. 
    4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte  dallo
stesso  Segretario  del  CRAM.  Le  riunioni  dell'Osservatorio  sono
presiedute dal Presidente del CRAM o da un suo delegato scelto tra  i
componenti l'assemblea. 
    5. La durata in carica dell'Osservatorio coincide con quella  del
CRAM. 
    6. Le sedute dell'Osservatorio  sono  convocate,  a  mezzo  posta
elettronica con allegato ordine del giorno, dal Presidente  del  CRAM
con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso  di
urgenza e, di regola, entro sei mesi dalla precedente  assemblea  del
CRAM e almeno tre mesi prima della successiva. 
    7.  Tutti  i  componenti  dell'Osservatorio   per   l'emigrazione
partecipano a titolo gratuito alle sedute; i rimborsi  spese  per  la
partecipazione alle sedute sono sostenuti  dalle  amministrazione  di
appartenenza di ciascun componente.  E'  riconosciuto  unicamente  il
rimborso spese, ai sensi dell'art. 13, per il rappresentante indicato
per partecipare alla seduta annuale del CRAM. 
    8. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno,  anche  in
maniera itinerante all'interno della Regione Abruzzo.  L'Osservatorio
elegge nel proprio seno un rappresentante che partecipa  alla  seduta
annuale del  CRAM.  Il  rappresentante  viene  eletto  dall'assemblea
durante la prima seduta a maggioranza semplice dei voti. 
    9. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la meta'  piu'
1 dei componenti. 
    10. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti».