Art. 16 Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche 1. La riscossione delle tasse automobilistiche e' consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalita' di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonche' i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacita' finanziaria e solvibilita' dovute per lo svolgimento dell'attivita' creditizia secondo la vigente normativa nazionale.