Art. 16 
 
   Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche 
 
    1. La riscossione delle  tasse  automobilistiche  e'  consentita,
oltre ai  soggetti  previsti  dalla  normativa  statale,  anche  alle
imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita'  bancaria,  iscritte
all'albo di cui all'art. 13  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993,  n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia). 
    2. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  approva  lo
schema di convenzione per la disciplina del servizio  di  riscossione
delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le  modalita'
di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento  delle
somme riscosse, nonche' i costi a carico dell'utente e  le  cause  di
risoluzione. 
    3. I soggetti di cui al  comma  1  sono  esonerati  dal  prestare
specifiche garanzie per la riscossione delle  tasse  automobilistiche
in ragione della capacita' finanziaria e solvibilita' dovute  per  lo
svolgimento dell'attivita' creditizia secondo  la  vigente  normativa
nazionale.