Art. 24 
 
     Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 2011 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n.  21  del
2011 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I territori individuati  dagli
strumenti di pianificazione come bosco nonche' quelli che  presentano
i caratteri di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  n.  227  del
2001, sono sottoposti a tutela ai sensi del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002,  n.  137)  e  del  decreto
legislativo n. 227 del 2001. 
    1-ter. L'autorizzazione alla  trasformazione  del  bosco  di  cui
all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  n.  227  del  2001  e'
rilasciata dai Comuni, o dalle  Unioni  di  Comuni,  nell'ambito  del
l'autorizzazione paesaggistica  di  cui  all'art.  40-undecies  della
legge regionale 24 marzo  2000,  n.  20  (Disciplina  generale  sulla
tutela e l'uso del territorio).».