Art. 24 Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 2011 1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 21 del 2011 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonche' quelli che presentano i caratteri di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001, sono sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e del decreto legislativo n. 227 del 2001. 1-ter. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001 e' rilasciata dai Comuni, o dalle Unioni di Comuni, nell'ambito del l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 40-undecies della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).».