Art. 8 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2011 1. Al punto 1) della lettera a) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2011 l'importo di «Euro 11.184.659,00» e' sostituito dall'importo di «Euro 10.307.659,00». 2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2011 e' sostituito dal seguente: «3. Per le finalita' di cui al comma 1 sono altresi' disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2012: «3. Per le finalita' di cui al comma 1 sono altresi' disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2012: a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013: 1) Cap. 23698 "Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" Euro 6.500.000,00; b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali: 1) Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" Euro 3.213.120,74 2) Cap. 23760 "Assegnazioni a intermediari finanziari specializzati, per la realizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolta alle p.m.i. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" Euro 3.000.000,00.».