Art. 8 
 
      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2011 
 
    1. Al punto 1) della lettera a) del comma  2  dell'art.  9  della
legge regionale n. 21 del 2011 l'importo di «Euro  11.184.659,00»  e'
sostituito dall'importo di «Euro 10.307.659,00». 
    2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2011 e'
sostituito dal seguente: «3. Per le finalita' di cui al comma 1  sono
altresi'  disposte  le  seguenti   autorizzazioni   di   spesa,   per
l'esercizio 2012: «3. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  sono
altresi'  disposte  le  seguenti   autorizzazioni   di   spesa,   per
l'esercizio 2012: 
      a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione  regionale  al  programma
operativo regionale FESR 2007-2013: 
        1) Cap.  23698  "Contributi  alle  imprese  per  progetti  di
sviluppo innovativo - Finanziamento integrativo regionale  al  P.O.R.
FESR 2007-2013" 
          Euro 6.500.000,00; 
      b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione  regionale  al  programma
operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali: 
        1) Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi
alla realizzazione di programmi di ricerca industriale  collaborativa
e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese  innovative  -
Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" 
          Euro 3.213.120,74 
        2)  Cap.  23760  "Assegnazioni  a   intermediari   finanziari
specializzati,  per  la  realizzazione  di  strumenti  di  ingegneria
finanziaria rivolta alle p.m.i. - Finanziamento integrativo regionale
al P.O.R. FESR 2007-2013" 
          Euro 3.000.000,00.».