Art. 12 Operazioni eseguibili (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005) 1. Sui dati personali e documenti sanitarie socio-sanitari contenuti nel FSE possono essere effettuate operazioni di registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distru zione, da parte di ciascun titolare sui dati di propria competenza. 2. I dati di cui al comma 1 non possono essere oggetto di comunicazione a terzi da parte del titolare, salvo nei casi in cui sia necessario per ottemperare ad obblighi di legge o di regolamento. 3. Per lo svolgimento delle operazioni di conservazione dei dati e documenti sanitari e socio-sanitari e di alimentazione dell'indice, i titolari possono avvalersi dell'attivita' di fornitori di servizi, espressamente individuati quali responsabili esterni del trattamento dei dati.