Art. 12 
 
                       Operazioni eseguibili  
         (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n.  40/2005) 
 
    1.  Sui  dati  personali  e  documenti  sanitarie  socio-sanitari
contenuti  nel  FSE   possono   essere   effettuate   operazioni   di
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elaborazione,   modificazione,   selezione,   estrazione,   utilizzo,
interconnessione, blocco, cancellazione e distru zione, da  parte  di
ciascun titolare sui dati di propria competenza. 
    2. I dati di  cui  al  comma 1  non  possono  essere  oggetto  di
comunicazione a terzi da parte del titolare, salvo nei  casi  in  cui
sia necessario per ottemperare ad obblighi di legge o di regolamento. 
    3. Per lo svolgimento delle operazioni di conservazione dei  dati
e documenti sanitari e socio-sanitari e di alimentazione dell'indice,
i titolari possono avvalersi dell'attivita' di fornitori di  servizi,
espressamente individuati quali responsabili esterni del  trattamento
dei dati.