Art. 14 
 
           Disattivazione del fascicolo in caso di decesso 
  dell'assistito (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005) 
 
    1. Al momento del decesso dell'assistito, il suo fascicolo  viene
disattivato  cio'  determina  la  disabil  nazione  dell'accesso.  Il
fascicolo viene comunque alimentato da eventuali correzioni dei  dati
che lo hanno  composto  fino  alla  disattivazione,  da  parte  degli
organismi sanitari che hanno generato tali dati. 
    2. Il FSE viene conservato per eventuali obblighi di legge per 10
anni. 
    Il presente regolamento e' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana. 
 
      Firenze, 9 ottobre 2012 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis)