Art. 14 Disattivazione del fascicolo in caso di decesso dell'assistito (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005) 1. Al momento del decesso dell'assistito, il suo fascicolo viene disattivato cio' determina la disabil nazione dell'accesso. Il fascicolo viene comunque alimentato da eventuali correzioni dei dati che lo hanno composto fino alla disattivazione, da parte degli organismi sanitari che hanno generato tali dati. 2. Il FSE viene conservato per eventuali obblighi di legge per 10 anni. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 9 ottobre 2012 ROSSI (Omissis)