Art. 3 Accesso al FSE (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005) 1. Lo strumento per l'accesso dell'assistito al proprio FSE e' la CNS, dotata di un codice di accesso personale e segreto. 2. Il FSE e' uno strumento a disposizione dell'interessato, che puo' decidere di farlo consultare ai professionisti e agli operatori sanitari. 3. Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l'incolumita' fisica dell'interessato, i medici del SSR possono accedere al FSE secondo le modalita' specificate nell'art. 11. 4. Ogni accesso alle informazioni contenute nel FSE e' registrato in apposita sezione a disposizione dell'interessato.