Art. 3 
 
  Accesso al FSE (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005) 
 
    1. Lo strumento per l'accesso dell'assistito al proprio FSE e' la
CNS, dotata di un codice di accesso personale e segreto. 
    2. Il FSE e' uno strumento a disposizione  dell'interessato,  che
puo' decidere di farlo consultare ai professionisti e agli  operatori
sanitari. 
    3. Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica,  rischio
grave, imminente e irreparabile per la salute e l'incolumita'  fisica
dell'interessato, i medici del SSR possono accedere al FSE secondo le
modalita' specificate nell'art. 11. 
    4. Ogni accesso alle informazioni contenute nel FSE e' registrato
in apposita sezione a disposizione dell'interessato.