Art. 2 Presidenza della Regione 1. Sono o restano abrogate: a) la seguente legge regionale in materia di enti locali: 1) legge regionale 12 febbraio 1979, n. 9 (Norme per lo scioglimento degli enti comunali di assistenza e per il trasferimento ai comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni); b) la seguente legge regionale in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale: 1) legge regionale 29 novembre 1991, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarieta' con i paesi in via di sviluppo)).