Art. 2 
 
                      Presidenza della Regione 
 
    1. Sono o restano abrogate: 
      a) la seguente legge regionale in materia di enti locali: 
        1) legge regionale 12 febbraio  1979,  n.  9  (Norme  per  lo
scioglimento degli enti comunali di assistenza e per il trasferimento
ai comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni); 
      b) la seguente legge regionale in materia di cooperazione  allo
sviluppo e solidarieta' internazionale: 
        1) legge regionale 29 novembre 1991, n.  71  (Rifinanziamento
della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi  regionali  di
cooperazione e solidarieta' con i paesi in via di sviluppo)).