Art. 7 
 
                Turismo, sport, commercio e trasporti 
 
    1. Sono o restano abrogate: 
      a) le seguenti leggi regionali in materia di turismo: 
        1) legge regionale 31 maggio 1956, n. 2 (Norme in materia  di
industria alberghiera e di turismo); 
        2) legge regionale 31 gennaio  1977,  n.  12  (Condizioni  di
maggior favore nella concessione di provvidenze  per  il  turismo  ai
sensi della legge regionale  8  ottobre  1973,  n.  33  e  successive
modificazioni - Capo II); 
        3) legge regionale 31 agosto  1991,  n.  36  (Concessione  di
incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettivita'
alberghiera); 
        4) legge regionale 5 settembre 1991,  n.  56  (Autorizzazione
alla Giunta regionale a contrarre  mutui  per  i  progetti  regionali
finanziati con i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre  1988,
n. 465, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988,  n.
556, concernente misure per la realizzazione di strutture  turistiche
ricettive); 
      b) la seguente legge regionale in materia di commercio: 
        1) legge regionale 20 giugno 1978, n.  45  (Estensione  delle
provvidenze di cui alla legge regionale  5  giugno  1974,  n.  16,  a
favore degli esercenti  attivita'  commerciali,  residenti  in  Valle
d'Aosta); 
      c) le seguenti leggi regionali in materia di trasporti: 
        1)  legge  regionale  8  agosto  1989,  n.  62  (Collegamento
ferroviario -  tramviario  COGNE-Charemoz-Plan  Pra.  Rifinanziamento
della l.r. 13 dicembre 1984 n. 68); 
        2) legge regionale  3  gennaio  1990,  n.  2  (Nuovo  sistema
funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di
merci CHAMOIS-ANTEY-SAINT-ANDRE'); 
      d) la seguente legge regionale in materia di sport: 
        1) legge regionale 23 dicembre 1991, n.  80  (Rifinanziamento
per  l'anno  1991  della  legge  regionale  7  agosto  1986,  n.  42,
concernente incentivi per la realizzazione di impianti  d'innevamento
artificiale).