Art. 7 Turismo, sport, commercio e trasporti 1. Sono o restano abrogate: a) le seguenti leggi regionali in materia di turismo: 1) legge regionale 31 maggio 1956, n. 2 (Norme in materia di industria alberghiera e di turismo); 2) legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12 (Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni - Capo II); 3) legge regionale 31 agosto 1991, n. 36 (Concessione di incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettivita' alberghiera); 4) legge regionale 5 settembre 1991, n. 56 (Autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui per i progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive); b) la seguente legge regionale in materia di commercio: 1) legge regionale 20 giugno 1978, n. 45 (Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, a favore degli esercenti attivita' commerciali, residenti in Valle d'Aosta); c) le seguenti leggi regionali in materia di trasporti: 1) legge regionale 8 agosto 1989, n. 62 (Collegamento ferroviario - tramviario COGNE-Charemoz-Plan Pra. Rifinanziamento della l.r. 13 dicembre 1984 n. 68); 2) legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci CHAMOIS-ANTEY-SAINT-ANDRE'); d) la seguente legge regionale in materia di sport: 1) legge regionale 23 dicembre 1991, n. 80 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale).