Art. 2 
 
Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della  Provincia
                   3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia  n.  51-158/Leg.  del  2008  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «In attuazione degli articoli 31, 32, 62,  65,  93,
94, 95 e 100» sono sostituite dalle seguenti:  «In  attuazione  degli
articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100»; 
    b) dopo la lettera a) e' inserita  la  seguente:  «a.1)  l'elenco
provinciale delle imprese forestali;». 
    2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della
Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai
fini del Titolo I.1: 
    a) per servizi in ambito forestale, si intendono  i  servizi  del
settore selvicolturale  della  filiera  foresta  -  legno  funzionali
all'espletamento delle attivita' selvicolturali, delle  utilizzazioni
forestali, delle opere in ambito forestale nonche' la  scortecciatura
e la cippatura in bosco. Rientrano inoltre tra i  servizi  in  ambito
forestale il  trattamento  della  vegetazione  nell'alveo  dei  corsi
d'acqua  e  il  taglio  delle  piante  in  bosco   che   condizionano
l'esercizio di altri servizi, ai sensi delle  disposizioni  forestali
provinciali attuatine dell'art. 98 della legge  provinciale,  purche'
non a fini commerciali; 
    b) per utilizzazioni forestali a fini commerciali si intendono le
attivita' consistenti nel taglio delle piante in bosco  in  quantita'
superiore alle soglie previste dalle disposizioni forestali stabilite
ai sensi dell'art. 98 della legge provinciale, nonche' l'allestimento
con sistemi moto-manuali o meccanizzati,  l'esbosco  con  trattore  e
verricello o con gru a cavo o con altri sistemi.».