Art. 2 Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. 1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «In attuazione degli articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione degli articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100»; b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a.1) l'elenco provinciale delle imprese forestali;». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini del Titolo I.1: a) per servizi in ambito forestale, si intendono i servizi del settore selvicolturale della filiera foresta - legno funzionali all'espletamento delle attivita' selvicolturali, delle utilizzazioni forestali, delle opere in ambito forestale nonche' la scortecciatura e la cippatura in bosco. Rientrano inoltre tra i servizi in ambito forestale il trattamento della vegetazione nell'alveo dei corsi d'acqua e il taglio delle piante in bosco che condizionano l'esercizio di altri servizi, ai sensi delle disposizioni forestali provinciali attuatine dell'art. 98 della legge provinciale, purche' non a fini commerciali; b) per utilizzazioni forestali a fini commerciali si intendono le attivita' consistenti nel taglio delle piante in bosco in quantita' superiore alle soglie previste dalle disposizioni forestali stabilite ai sensi dell'art. 98 della legge provinciale, nonche' l'allestimento con sistemi moto-manuali o meccanizzati, l'esbosco con trattore e verricello o con gru a cavo o con altri sistemi.».