Art. 3 
 
Inserimento del Titolo I.1 e dell'art. 6.1 nel decreto del Presidente
           della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 
 
    1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente  della  Provincia  n.
51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente titolo: 
    «Titolo I.1 (Elenco provinciale delle imprese forestali)».  -  2.
Dopo l'art. 6, nel  titolo  1.1  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 51-158/Leg. del 2008, e' inserito il seguente: 
      «Art. 6.1  (Criteri  e  procedure  per  la  tenuta  dell'elenco
provinciale delle imprese forestali). -  1.  Ai  sensi  dell'art.  61
della  legge  provinciale  la   Camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura di  Trento  (CCIAA)  provvede  alla  tenuta
dell'elenco provinciale delle  imprese  forestali  con  le  modalita'
stabilite con l'accordo di  programma  previsto  dall'art.  19  della
legge provinciale 20 dicembre 2005, n. 20. L'elenco e' organizzato in
piu' sezioni a seconda  dell'attivita'  svolta,  della  sede  legale,
della presenza o meno di personale dotato  di  patentino  d'idoneita'
per  la  conduzione  e  l'esecuzione  delle  utilizzazioni  forestali
(patentino forestale) alle dipendenze delle imprese iscritte. 
    2. La  CCIAA  provvede  inoltre  alla  pubblicazione  dell'elenco
previsto dal comma 1 su apposito sito Internet; a tal fine la  stessa
redige un profilo informativo di ciascuna impresa con le informazioni
fornite dalle imprese stesse ai sensi dell'art. 6.6. 
    3. L'elenco e il profilo informativo dell'impresa sono aggiornati
periodicamente  anche  sulla  base   delle   segnalazioni   e   delle
informazioni pervenute dall'impresa alla CCIAA.»