Art. 3 Inserimento del Titolo I.1 e dell'art. 6.1 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente titolo: «Titolo I.1 (Elenco provinciale delle imprese forestali)». - 2. Dopo l'art. 6, nel titolo 1.1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008, e' inserito il seguente: «Art. 6.1 (Criteri e procedure per la tenuta dell'elenco provinciale delle imprese forestali). - 1. Ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento (CCIAA) provvede alla tenuta dell'elenco provinciale delle imprese forestali con le modalita' stabilite con l'accordo di programma previsto dall'art. 19 della legge provinciale 20 dicembre 2005, n. 20. L'elenco e' organizzato in piu' sezioni a seconda dell'attivita' svolta, della sede legale, della presenza o meno di personale dotato di patentino d'idoneita' per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali (patentino forestale) alle dipendenze delle imprese iscritte. 2. La CCIAA provvede inoltre alla pubblicazione dell'elenco previsto dal comma 1 su apposito sito Internet; a tal fine la stessa redige un profilo informativo di ciascuna impresa con le informazioni fornite dalle imprese stesse ai sensi dell'art. 6.6. 3. L'elenco e il profilo informativo dell'impresa sono aggiornati periodicamente anche sulla base delle segnalazioni e delle informazioni pervenute dall'impresa alla CCIAA.»