Art. 4 
 
Inserimento dell'art. 6.2 nel decreto del Presidente della  Provincia
                   3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 
 
    1. Dopo l'art. 6.1 del decreto del Presidente della Provincia  n.
51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: 
    «Art.  6.2  (Effetti  dell'iscrizione  all'elenco).  -  1.  Fermi
restando gli effetti previsti dall'art. 61 della  legge  provinciale,
l'iscrizione delle imprese all'elenco e' finalizzata anche a: 
    a) beneficiare degli incentivi alle pluriattivita'  previste  per
gli  imprenditori  agricoli  dall'art.  26,  comma  1,  della   legge
provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura),
se le imprese forniscono in via principale, anche  nell'interesse  di
terzi, servizi in ambito forestale; 
    b) accedere alle  attivita'  di  qualificazione  e  aggiornamento
promosse dalla Provincia ai sensi dell'art. 60, comma 2, della  legge
provinciale; 
    c) beneficiare della pubblicazione del profilo informativo  delle
imprese ai sensi dell'art. 6.1, comma 2.»