Art. 4 Inserimento dell'art. 6.2 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 1. Dopo l'art. 6.1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: «Art. 6.2 (Effetti dell'iscrizione all'elenco). - 1. Fermi restando gli effetti previsti dall'art. 61 della legge provinciale, l'iscrizione delle imprese all'elenco e' finalizzata anche a: a) beneficiare degli incentivi alle pluriattivita' previste per gli imprenditori agricoli dall'art. 26, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura), se le imprese forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale; b) accedere alle attivita' di qualificazione e aggiornamento promosse dalla Provincia ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge provinciale; c) beneficiare della pubblicazione del profilo informativo delle imprese ai sensi dell'art. 6.1, comma 2.»