Art. 5 
 
Inserimento dell'art. 6.3 nel decreto del Presidente della  Provincia
                   3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 
 
    1. Dopo l'art. 6.2 del decreto del Presidente della Provincia  n.
51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6.3 (Criteri per l'iscrizione all'elenco). -  1.  Ai  sensi
dell'art. 61 della legge provinciale e fermo restando quanto previsto
dall'art. 91 della stessa, sono iscritte  all'elenco  le  imprese  in
possesso delle capacita' tecnico-professionali valutate  dalla  CCIAA
nel rispetto dei requisiti previsti da  questo  articolo  nonche'  le
imprese iscritte in analoghi elenchi regionali istituiti ai sensi del
decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.   227   (Orientamento   e
modernizzazione del settore forestale,  a  norma  dell'art.  7  della
legge n. 5 marzo 2001, n. 57), o in analogo registro  pubblico  dello
Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale  in  uno  dei
paesi membri dell'Unione Europea. 
    2.  Le  capacita'   tecnico-professionali   delle   imprese   per
l'esecuzione delle attivita' previste dall'art. 61,  comma  1,  della
legge provinciale consistono nel possesso di almeno uno dei  seguenti
requisiti: 
    a) svolgimento da parte di almeno un operatore legato all'impresa
in modo stabile ed esclusivo delle predette attivita', nei  tre  anni
precedenti alla data d'iscrizione; 
    b) possesso di un attestato di partecipazione a  specifici  corsi
di  formazione  in  relazione  alla  tipologia  di  attivita'  svolta
dall'impresa da parte di almeno un operatore  legato  all'impresa  in
modo stabile ed esclusivo.  A  tal  fine  la  CCIAA  e  la  Provincia
organizzano dei corsi  di  formazione  e  riconoscono  gli  attestati
relativi ad altri corsi ritenuti equipollenti; 
    c) possesso  di  titolo  di  studio  relativo  a  una  istruzione
secondaria tecnico-professionale, oppure  universitaria,  in  materie
agro-forestali e ambientali da parte di almeno  un  operatore  legato
all'impresa in modo stabile ed esclusivo. 
    3. L'iscrizione all'elenco e' inoltre subordinata al possesso dei
seguenti ulteriori requisiti: 
    a) iscrizione al registro delle imprese o al  registro  economico
amministrativo se si tratta dei soggetti previsti dagli articoli 7  e
9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
(Regolamento di attuazione dell'art. 8 della  legge  n.  29  dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di
cui all'art. 2188 del codice civile); 
    b) non trovarsi in stato di fallimento, salvo  che  la  procedura
sia stata dichiarata chiusa ai sensi dell'art. 118 del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267  (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
preventivo, dell'amministrazione  controllata  e  della  liquidazione
coatta amministrativa), di liquidazione, di cessazione di attivita' o
di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione  equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza  per  le  imprese
aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione Europea; 
    c) essere in regola con obblighi relativi  alle  disposizioni  in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro,  di  previdenza  e  di
assistenza previsti dalla  normativa  vigente  nel  luogo  dove  sono
prestati i servizi; 
    d)  non  trovarsi   in   stato   d'interdizione   legale   oppure
d'interdizione  temporanea  dagli  uffici  direttivi  delle   persone
giuridiche e delle imprese; 
    e) non avere riportato condanne passate in giudicato,  salvi  gli
effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: 
    1) a pena detentiva per  reati  previsti  dalle  norme  a  tutela
dell'ambiente; 
    2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica, oppure per un delitto in materia tributaria; 
    3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni  per  un
delitto non colposo; 
      f) non essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di  prevenzione  nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita'), o a una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575 (Disposizioni  contro  le  organizzazioni  criminali  di  tipo
mafioso,  anche  straniere),  oppure  a  misure  di   sicurezza   non
detentive. 
    4. I requisiti previsti dal comma 3, lettere d), e) e f),  devono
essere posseduti, caso per caso, dai soggetti di seguito elencati: 
    a) titolare dell'impresa individuale; 
    b) soci delle societa' in nome collettivo; 
    c) soci accomandatari delle societa' in accomandita semplice; 
    d) componenti del consiglio di amministrazione delle societa'  di
capitali e cooperative e altri soggetti collettivi; 
    e) legali rappresentanti, in caso di altre  forme  giuridiche  di
impresa diverse da quella individuale.»