Art. 5 Inserimento dell'art. 6.3 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 1. Dopo l'art. 6.2 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: «Art. 6.3 (Criteri per l'iscrizione all'elenco). - 1. Ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale e fermo restando quanto previsto dall'art. 91 della stessa, sono iscritte all'elenco le imprese in possesso delle capacita' tecnico-professionali valutate dalla CCIAA nel rispetto dei requisiti previsti da questo articolo nonche' le imprese iscritte in analoghi elenchi regionali istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57), o in analogo registro pubblico dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione Europea. 2. Le capacita' tecnico-professionali delle imprese per l'esecuzione delle attivita' previste dall'art. 61, comma 1, della legge provinciale consistono nel possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) svolgimento da parte di almeno un operatore legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo delle predette attivita', nei tre anni precedenti alla data d'iscrizione; b) possesso di un attestato di partecipazione a specifici corsi di formazione in relazione alla tipologia di attivita' svolta dall'impresa da parte di almeno un operatore legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo. A tal fine la CCIAA e la Provincia organizzano dei corsi di formazione e riconoscono gli attestati relativi ad altri corsi ritenuti equipollenti; c) possesso di titolo di studio relativo a una istruzione secondaria tecnico-professionale, oppure universitaria, in materie agro-forestali e ambientali da parte di almeno un operatore legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo. 3. L'iscrizione all'elenco e' inoltre subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti: a) iscrizione al registro delle imprese o al registro economico amministrativo se si tratta dei soggetti previsti dagli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile); b) non trovarsi in stato di fallimento, salvo che la procedura sia stata dichiarata chiusa ai sensi dell'art. 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione Europea; c) essere in regola con obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente nel luogo dove sono prestati i servizi; d) non trovarsi in stato d'interdizione legale oppure d'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; e) non avere riportato condanne passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, oppure per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un delitto non colposo; f) non essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), o a una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), oppure a misure di sicurezza non detentive. 4. I requisiti previsti dal comma 3, lettere d), e) e f), devono essere posseduti, caso per caso, dai soggetti di seguito elencati: a) titolare dell'impresa individuale; b) soci delle societa' in nome collettivo; c) soci accomandatari delle societa' in accomandita semplice; d) componenti del consiglio di amministrazione delle societa' di capitali e cooperative e altri soggetti collettivi; e) legali rappresentanti, in caso di altre forme giuridiche di impresa diverse da quella individuale.»