Art. 6 Inserimento dell'art. 6.4 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg «1. Dopo l'art. 6.3 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: Art. 6.4 (Iscrizione, rinnovo o decadenza dall'elenco). - 1. L'impresa, mediante il suo titolare o il legale rappresentante, presenta alla CCIAA la domanda di iscrizione all'elenco utilizzando i modelli predisposti dalla CCIAA. La domanda e' corredata dalla documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati anagrafici del richiedente, il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dall'art. 6.3, nonche' le informazioni sull'impresa previste dall'art. 6.6. 2. La CCIAA, in collaborazione con la struttura provinciale competente e con le modalita' stabilite nell'ambito dell'accordo di programma previsto dall'art. 19 della legge provinciale n. 20 del 2005, entro sessanta giorni accoglie oppure rigetta la domanda, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e comunica il provvedimento all'impresa richiedente. 3. L'iscrizione all'elenco ha durata di cinque anni che decorrono dalla data di adozione del provvedimento da parte della CCIAA. L'iscrizione all'elenco puo' essere rinnovata su iniziativa dell'impresa durante l'ultimo anno della sua validita' e comunque almeno sessanta giorni prima della scadenza. Per il rinnovo dell'iscrizione l'impresa dichiara la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e fornisce, se del caso, gli aggiornamenti e le variazioni di quanto precedentemente dichiarato. Per la procedura di rinnovo si applica quanto previsto dai commi 1 e 2 con la riduzione a meta' dei termini. In caso di mancata presentazione di domanda di rinnovo o di tardiva presentazione della stessa, l'iscrizione decade.»