Art. 6 
 
Inserimento dell'art. 6.4 nel decreto del Presidente della  Provincia
                   3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 
 
    «1. Dopo l'art. 6.3 del decreto del Presidente della Provincia n.
51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: 
    Art. 6.4 (Iscrizione, rinnovo  o  decadenza  dall'elenco).  -  1.
L'impresa, mediante il  suo  titolare  o  il  legale  rappresentante,
presenta alla CCIAA la domanda di iscrizione all'elenco utilizzando i
modelli predisposti  dalla  CCIAA.  La  domanda  e'  corredata  dalla
documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva  resa  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, attestante i dati anagrafici del richiedente, il possesso  da
parte dell'impresa dei requisiti previsti dall'art. 6.3,  nonche'  le
informazioni sull'impresa previste dall'art. 6.6. 
    2. La CCIAA,  in  collaborazione  con  la  struttura  provinciale
competente e con le modalita' stabilite nell'ambito  dell'accordo  di
programma previsto dall'art. 19 della legge  provinciale  n.  20  del
2005, entro sessanta  giorni  accoglie  oppure  rigetta  la  domanda,
previa verifica del possesso dei requisiti richiesti  e  comunica  il
provvedimento all'impresa richiedente. 
    3. L'iscrizione all'elenco ha durata di cinque anni che decorrono
dalla data di  adozione  del  provvedimento  da  parte  della  CCIAA.
L'iscrizione  all'elenco  puo'   essere   rinnovata   su   iniziativa
dell'impresa durante l'ultimo anno della  sua  validita'  e  comunque
almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza.  Per   il   rinnovo
dell'iscrizione l'impresa dichiara la permanenza  dei  requisiti  per
l'iscrizione  e  fornisce,  se  del  caso,  gli  aggiornamenti  e  le
variazioni di quanto precedentemente dichiarato. Per la procedura  di
rinnovo si applica quanto previsto dai commi 1 e 2 con la riduzione a
meta' dei termini. In caso di mancata  presentazione  di  domanda  di
rinnovo  o  di  tardiva  presentazione  della  stessa,   l'iscrizione
decade.»