Art. 7 
 
Inserimento dell'art. 6.5 nel decreto del Presidente della  Provincia
                   3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 
 
    1. Dopo l'art. 6.4 del decreto del Presidente della Provincia  n.
51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6.5 (Criteri e procedure per la sospensione dall'elenco). -
1. La sospensione dell'iscrizione all'elenco e' disposta nei seguenti
casi: 
    a) mancanza, perdita o  falsa  dichiarazione  dei  requisiti  per
l'iscrizione dell'impresa ai sensi dell'art. 6.3; 
    b) risoluzione del contratto per gravi inadempienze rispetto alle
attivita' previste dall'art. 61, comma 2, della legge  provinciale  a
carico dell'impresa segnalate alla CCIAA  dagli  altri  contraenti  o
dall'arbitro eventualmente indicato nel contratto; 
    c) accertamento  di  un'infrazione  dell'impresa  di  particolare
rilevanza alle leggi in materia di sicurezza e ad ogni altro  obbligo
derivante dai rapporti di lavoro. 
    2. Nel caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione,  l'impresa
e' tenuta, entro trenta giorni decorrenti dal giorno in  cui  cessano
di sussistere i requisiti stessi, a darne comunicazione  alla  CCIAA,
la quale provvede d'ufficio alla sospensione. 
    3. A prescindere dalle segnalazioni  dell'impresa  ai  sensi  del
comma 2, se la CCIAA accerta il verificarsi di uno dei casi  indicati
dal comma 1, ne da' comunicazione all'impresa interessata,  la  quale
ha trenta giorni di tempo per  produrre  controdeduzioni  oppure  per
sanare   la   propria   posizione.   Dopo   sessanta   giorni   dalla
comunicazione, se permangono le condizioni  per  la  sospensione,  la
CCIAA sospende l'iscrizione dell'impresa dandone  comunicazione  alla
stessa 
    4.  La  sospensione  non  modifica  il  termine  del  periodo  di
validita' dell'iscrizione.  Della  sospensione  e'  data  pubblicita'
anche  sul  sito  Internet  previsto  dall'art.  6.1,  comma  2.   La
sospensione  dell'iscrizione  decorre  dalla  data  di  adozione  del
provvedimento da parte della CCIAA. 
    5. Nel caso previsto dal comma 1, lettera  a),  la  durata  della
sospensione e' stabilita dalla CCIAA e non puo' in ogni caso superare
un anno. La CCIAA revoca la  sospensione  quando  accerta,  anche  su
segnalazione  dell'impresa,  che  la  stessa  soddisfa  nuovamente  i
requisiti per l'iscrizione. Al termine del periodo di sospensione, se
i requisiti non sono ristabiliti, l'iscrizione decade. 
    6. Nei casi previsti dal comma 1, lettere  b)  e  c),  la  durata
della sospensione e' di novanta giorni. Alla scadenza di tale termine
la sospensione decade automaticamente. Durante  la  sospensione  puo'
essere presentata la domanda di rinnovo dell'iscrizione; in tal  caso
la domanda non incide sulla durata della sospensione.»