Art. 8 
 
Inserimento dell'art. 6.6 nel decreto del Presidente della  Provincia
                   3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 
 
    1. Dopo l'art. 6.5 del decreto del Presidente della Provincia  n.
51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6.6 (Informazioni sull'impresa). - 1. Per  consentire  alla
CCIAA la creazione del profilo informativo  previsto  dall'art.  6.1,
comma 2, al momento della presentazione della domanda d'iscrizione  o
di  rinnovo  l'impresa  forestale  fornisce,  anche   in   forma   di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445  del  2000,
le seguenti informazioni essenziali ai fini dell'iscrizione, riferite
all'anno precedente a quello della domanda: 
    a)  elenco  di  attrezzature  e  macchinari  rilevanti   per   la
caratterizzazione dell'impresa; 
    b) numero di operatori e relativa tipologia di rapporto di lavoro
con l'impresa; 
    c) elenco delle attivita' previste dall'art. 61, comma  1,  della
legge provinciale svolte dall'impresa; 
    d) superfici boschive sulle quali l'impresa esercita attivita' di
gestione forestale ai sensi dell'art.  56  della  legge  provinciale,
anche con riferimento  a  quelle  iscritte  sul  fascicolo  aziendale
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999
n. 503 (Regolamento  recante  norme  per  l'istituzione  della  Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173); 
    e) possesso di dichiarazioni rilasciate da Societa' Organismo  di
Attestazione  (SOA)  della   presenza   dei   requisiti   minimi   di
qualificazione previsti dalla normativa vigente in materia di  lavori
pubblici oppure certificazione del sistema di qualita' conforme  alle
norme europee serie UNI UN ISO  9001/14000  rilasciata  da  organismo
certificatore accreditato; 
    f) elenco dei corsi di  formazione  frequentati  dagli  operatori
dell'impresa. Per ogni corso e' riportata la data, il  luogo,  l'ente
promotore e i contenuti. 
    2.  Se  l'impresa  effettua  utilizzazioni   forestali   a   fini
commerciali, le informazioni minime essenziali  di  cui  al  comma  1
comprendono anche: 
    a) il numero degli operatori, tra quelli computati  al  comma  1,
lettera b), in possesso  del  patentino  forestale  oppure  di  altro
titolo rilasciato da altri soggetti fuori  Provincia  e  riconosciuto
dalla struttura provinciale competente come equipollente al patentino
forestale; 
    b) la quantita' di legname allestito dall'impresa,  distinta  per
anno di attivita', per committenza e per  tipologia  di  lavorazione,
con riferimento al triennio precedente a  quello  della  domanda.  In
particolare, la tipologia di lavorazione e' indicata distinguendo tra
lavorazione  in  conto  terzi,  lavorazione  per  acquisto  da  parte
dell'impresa stessa di legname in piedi  e  lavorazioni  in  gestione
affidata.»