Art. 9 
 
Inserimento dell'art. 6.7 nel decreto del Presidente della  Provincia
                   3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 
 
    1. Dopo l'art. 6.6 del decreto del Presidente della Provincia  n.
51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6.7 (Disposizioni finali  e  transitorie).  -  1.  Fino  al
massimo di un anno decorrente dalla data  di  entrata  in  vigore  di
questo titolo le  imprese  possono  svolgere  le  attivita'  previste
dall'art.  61,  comma  2,  della  legge  provinciale  a   prescindere
dall'iscrizione nell'elenco delle imprese forestali. 
    2. Durante il periodo indicato dal comma 1, la CCIAA, anche sulla
base del registro delle imprese  e  del  REA,  individua  le  imprese
potenzialmente interessate all'iscrizione all'elenco, le informa  sui
contenuti di questo titolo  e  fornisce  loro  il  relativo  supporto
tecnico per l'iscrizione, anche in collaborazione  con  la  struttura
provinciale competente.» 
    Il presente decreto sara' pubblicato nel  «Bollettino  ufficiale»
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
 
      Trento, 27 settembre 2012 
 
                               DELLAI 
 
(Omissis).