Art. 9 Inserimento dell'art. 6.7 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 1. Dopo l'art. 6.6 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: «Art. 6.7 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Fino al massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore di questo titolo le imprese possono svolgere le attivita' previste dall'art. 61, comma 2, della legge provinciale a prescindere dall'iscrizione nell'elenco delle imprese forestali. 2. Durante il periodo indicato dal comma 1, la CCIAA, anche sulla base del registro delle imprese e del REA, individua le imprese potenzialmente interessate all'iscrizione all'elenco, le informa sui contenuti di questo titolo e fornisce loro il relativo supporto tecnico per l'iscrizione, anche in collaborazione con la struttura provinciale competente.» Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 27 settembre 2012 DELLAI (Omissis).