Art. 2 Monitoraggio e segnalazione 1. Il Centro di tutela provvede alla rilevazione e alla raccolta di casi ritenuti discriminatori, nonche' degli elementi utili ad accertarne la pertinenza e consentirne l'analisi ed il trattamento. 2. Al Centro di tutela possono essere segnalati casi di presunte attivita' discriminatorie di cui all'art. 5, comma 1, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, anche attraverso un numero telefonico o un indirizzo di posta elettronica dedicato. La segnalazione puo' essere effettuata da: a) singole persone, in qualita' di vittime o testimoni di discriminazione; b) enti pubblici, privati e rappresentanti dell'associazionismo; c) gruppi non formali di interesse. 3. Il Centro di tutela raccoglie le segnalazioni e trasmette agli organi provinciali interessati o coinvolti eventuali notifiche di comportamenti discriminatori avvenuti presso uffici pubblici.