Art. 2 
 
                     Monitoraggio e segnalazione 
 
    1. Il Centro di tutela provvede alla rilevazione e alla  raccolta
di casi ritenuti discriminatori,  nonche'  degli  elementi  utili  ad
accertarne la pertinenza e consentirne l'analisi ed il trattamento. 
    2. Al Centro di tutela possono essere segnalati casi di  presunte
attivita' discriminatorie di cui all'art. 5,  comma  1,  della  legge
provinciale 28 ottobre  2011,  n.  12,  anche  attraverso  un  numero
telefonico  o  un  indirizzo  di  posta  elettronica   dedicato.   La
segnalazione puo' essere effettuata da: 
      a) singole persone, in  qualita'  di  vittime  o  testimoni  di
discriminazione; 
      b)     enti     pubblici,     privati     e      rappresentanti
dell'associazionismo; 
      c) gruppi non formali di interesse. 
    3. Il Centro di tutela raccoglie le segnalazioni e trasmette agli
organi provinciali interessati o  coinvolti  eventuali  notifiche  di
comportamenti discriminatori avvenuti presso uffici pubblici.