Art. 4 
 
                        Reti e collaborazioni 
 
    1. Il Centro di tutela opera, attraverso appositi  protocolli  di
intesa, con una rete di istituzioni  locali  e  soggetti  attivi  nel
settore della tutela, nonche' con associazioni e gruppi  non  formali
di interesse che si occupano di migranti, di persone  con  background
migratorio o di gruppi etnici, o ancora di questioni  di  genere,  di
orientamento  sessuale,  di  disabilita'  o   di   religione,   tutti
localmente  attivi  nella  promozione  e  nella  tutela  del  diritto
all'uguaglianza. 
    2.  I  rapporti  di  collaborazione   tra   l'Ufficio   nazionale
antidiscriminazioni razziali (UNAR)  ed  il  Centro  di  tutela  sono
disciplinati con apposito protocollo d'intesa. 
    3. Per  la  progettazione  e  la  realizzazione  delle  attivita'
previste dal presente regolamento di esecuzione, il Centro di  tutela
puo' intervenire in forma diretta o avvalersi,  tramite  convenzione,
anche della collaborazione di enti pubblici e privati, di universita'
ed esperti/esperte del settore.