Art. 4 Reti e collaborazioni 1. Il Centro di tutela opera, attraverso appositi protocolli di intesa, con una rete di istituzioni locali e soggetti attivi nel settore della tutela, nonche' con associazioni e gruppi non formali di interesse che si occupano di migranti, di persone con background migratorio o di gruppi etnici, o ancora di questioni di genere, di orientamento sessuale, di disabilita' o di religione, tutti localmente attivi nella promozione e nella tutela del diritto all'uguaglianza. 2. I rapporti di collaborazione tra l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) ed il Centro di tutela sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa. 3. Per la progettazione e la realizzazione delle attivita' previste dal presente regolamento di esecuzione, il Centro di tutela puo' intervenire in forma diretta o avvalersi, tramite convenzione, anche della collaborazione di enti pubblici e privati, di universita' ed esperti/esperte del settore.