Art. 5 Assistenza 1. Il Centro di tutela si occupa di ogni caso di discriminazione dal momento della sua segnalazione sino alla conclusione dell'eventuale attivita' di mediazione. 2. Qualora la mediazione non producesse esiti positivi, il Centro di tutela, a seconda delle necessita' dei singoli casi e nei casi che rivestano interesse collettivo, puo' avvalersi del sostegno delle reti di collaborazione di cui all'art. 4, per garantire in tempo utile adeguata tutela alla persona per la quale e' stato chiesto l'intervento. 3. Nei casi ritenuti piu' rilevanti, il Centro di tutela esprime un parere sulla discriminazione e illustra alla persona richiedente le eventuali forme di tutela garantite dall'ordinamento giuridico in materia.