Art. 5 
 
                             Assistenza 
 
    1. Il Centro di tutela si occupa di ogni caso di  discriminazione
dal  momento   della   sua   segnalazione   sino   alla   conclusione
dell'eventuale attivita' di mediazione. 
    2. Qualora la mediazione non producesse esiti positivi, il Centro
di tutela, a seconda delle necessita' dei singoli casi e nei casi che
rivestano interesse collettivo, puo'  avvalersi  del  sostegno  delle
reti di collaborazione di cui all'art.  4,  per  garantire  in  tempo
utile adeguata tutela alla persona per  la  quale  e'  stato  chiesto
l'intervento. 
    3. Nei casi ritenuti piu' rilevanti, il Centro di tutela  esprime
un parere sulla discriminazione e illustra alla  persona  richiedente
le eventuali forme di tutela garantite dall'ordinamento giuridico  in
materia.