Art. 3 
 
                        Autonomia funzionale 
             e centro di responsabilita' amministrativa 
 
    1. All'area Istruzione e formazione musicale in  lingua  italiana
e' riconosciuta autonomia funzionale ai sensi dell'art. 14, comma  3,
della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e nei  limiti  delle
disposizioni  del  presente  regolamento.  L'area  e'  il  centro  di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 11 della  legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati dalla  Provincia
a quest'area sono integrati dai contributi di altri enti  pubblici  o
privati, nonche' dalle rette  di  frequenza  degli  allievi  e  delle
allieve. I fondi complessivamente a disposizione sono  distribuiti  e
impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi  dal  direttore/dalla
direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana. 
    2. Le rette di  frequenza  sono  regolamentate  e  stabilite  con
deliberazione della Giunta provinciale.