Art. 3 Autonomia funzionale e centro di responsabilita' amministrativa 1. All'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana e' riconosciuta autonomia funzionale ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e nei limiti delle disposizioni del presente regolamento. L'area e' il centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati dalla Provincia a quest'area sono integrati dai contributi di altri enti pubblici o privati, nonche' dalle rette di frequenza degli allievi e delle allieve. I fondi complessivamente a disposizione sono distribuiti e impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana. 2. Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.